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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30782/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione già in godimento mediante il computo di contributi figurativi asseritamente spettanti per un determinato periodo. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del pensionato, riformando la decisione di primo grado e riconoscendo il diritto al ricalcolo, ma limitando gli effetti della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. in L. n. 111 del 2011, sostenendo che la nuova disciplina della decadenza triennale si applicasse anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore e che, nel caso concreto, il pensionato era decaduto poiché percepiva la pensione da oltre tre anni prima della proposizione del ricorso giudiziario; secondo l'INPS, la domanda amministrativa non era decisiva e il termine decorreva dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'impostazione della Corte territoriale. Ha ritenuto che, nelle controversie aventi ad oggetto la riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato nel 2011, operi con riferimento ai soli ratei maturati prima del triennio precedente la domanda giudiziale, e non comporti l'estinzione dell'intero diritto al ricalcolo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del controricorrente e distratte in favore dei difensori antistatari, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, conv. in L. n. 111 del 2011

    La decadenza triennale introdotta per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa; nelle domande di riliquidazione essa incide sui soli ratei anteriori al triennio e non sull'intero diritto al ricalcolo.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38

    comma 1, lett. d), n. 1 e comma 4

    La nuova disciplina decadenziale non ha effetto retroattivo nel senso di far decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge; la sua applicazione ai rapporti pendenti è limitata dal principio di irretroattività del termine appena introdotto.

  • L. n. 111 del 2011

    conversione del D.L. n. 98 del 2011

    Costituisce la fonte di conversione della modifica normativa che ha introdotto la decadenza triennale richiamata.

  • D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6

    convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166

    Il decorso dei termini previsti dall'art. 47 determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una modifica legislativa introduce ex novo un termine di decadenza, la nuova disciplina può applicarsi anche a situazioni soggettive già in essere, ma il termine decorre solo dall'entrata in vigore della modifica e non può operare retroattivamente in senso pregiudizievole.
  • Nelle controversie sulla riliquidazione di prestazioni previdenziali già riconosciute solo in parte, la decadenza non travolge l'intero diritto alla prestazione, ma incide sui soli ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • La proposizione della domanda giudiziale è l'atto idoneo a impedire la decadenza quando la norma individua in esso l'atto da compiere entro il termine.
  • In materia pensionistica, il bilanciamento tra stabilità dei conti pubblici e tutela del diritto alla pensione impone di limitare gli effetti decadenziali ai ratei pregressi, evitando un effetto ablativo permanente di un diritto costituzionalmente protetto.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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