Cassazione Civile, Ordinanza n. 37954/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di inviti a comparire, il contribuente aveva sottoscritto con l'Ufficio un atto di adesione nel quale i maggiori ricavi accertati in base agli studi di settore venivano ridotti del 60%. Poiché il contribuente non aveva versato le somme concordate nei termini, l'Agenzia emetteva avviso di accertamento per i maggiori ricavi. La CTP annullava l'atto ritenendo che lo scostamento tra costi e ricavi non integrasse grave incongruenza; la CTR, invece, accoglieva l'appello dell'Ufficio e, valorizzando lo scostamento e ulteriori indici sintomatici emersi nel contraddittorio, rideterminava i maggiori ricavi nell'importo già indicato dall'Ufficio in sede di adesione, rigettando l'appello incidentale sulle spese. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 62-sexies d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non vi fossero gravi incongruenze perché lo scostamento era solo del 16% e che le giustificazioni fornite erano state ignorate; 2) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per asserita mancanza di motivazione dell'avviso quanto al mancato accoglimento delle difese svolte in sede di contraddittorio; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso secondo equità, limitandosi a recepire quanto emerso nell'atto di adesione senza esaminare il merito della pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura fosse in parte inammissibile perché diretta a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, per il resto, infondata, poiché nell'accertamento standardizzato da studi di settore non esiste una soglia legale fissa di scostamento che da sola escluda le gravi incongruenze; queste vanno valutate alla luce del contraddittorio e di ulteriori indici economici specifici del caso concreto. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di riproposizione della questione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., oltre che infondato perché la sentenza aveva comunque considerato le giustificazioni del contribuente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, precisando che la CTR non aveva deciso secondo equità, ma aveva utilizzato come elemento probatorio il verbale di adesione sottoscritto dalle parti, valorizzando in particolare gli elementi non contestati emersi nel procedimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 62-sexies, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La gravità delle incongruenze non deriva automaticamente da una soglia percentuale di scostamento tra dichiarato e standard; occorre una valutazione complessiva, anche alla luce del contraddittorio e di ulteriori elementi concreti dell'attività economica.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso deve essere motivato anche con riferimento alle ragioni di disattesa delle contestazioni del contribuente, ma la relativa censura va ritualmente riproposta nei gradi di merito se la parte è vittoriosa in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni di legge.
Le questioni ed eccezioni non riproposte espressamente nel giudizio di appello si intendono rinunciate.
Il giudice deve decidere secondo diritto; l'utilizzo di un verbale di adesione come fonte di prova non integra una decisione secondo equità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non costituisce di per sé prova sufficiente, ma assume rilievo presuntivo solo se corroborato da un contraddittorio effettivo e da elementi concreti riferiti alla specifica impresa.
- Non esiste una soglia percentuale legale fissa oltre la quale si integrano automaticamente le "gravi incongruenze": la valutazione è elastica e deve considerare complessivamente la storia economica del contribuente, il settore di attività e gli ulteriori indici emersi.
- Nel giudizio tributario, il contribuente può contrastare l'accertamento con prova contraria ampia, anche presuntiva, ma l'Ufficio può fondare la pretesa anche sulla mancata collaborazione procedimentale, purché l'atto sia motivato in modo coerente.
- La parte risultata vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello, in modo chiaro e specifico, le questioni rimaste assorbite o superate; in difetto opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- Il verbale di accertamento con adesione, anche se il procedimento non si perfeziona, è utilizzabile come elemento probatorio nel processo tributario; il giudice ne valuta liberamente attendibilità e rilevanza senza che ciò equivalga a una decisione equitativa.
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