Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società acquirente di alcuni immobili convenne la venditrice chiedendo dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di compravendita immobiliare per mancato integrale pagamento del prezzo. L'attrice dedusse di avere ricevuto solo una parte del prezzo pattuito e che, dopo diffida ad adempiere, la controparte non aveva versato il residuo. Il tribunale rigettò la domanda valorizzando la clausola contrattuale di ampia e incondizionata quietanza di pagamento. In appello l'attrice sostenne che la dichiarazione contenuta nel contratto non potesse essere trattata come quietanza con valore di piena prova del pagamento, poiché l'art. 9 del contratto costituiva una controdichiarazione idonea a rivelare una simulazione del pagamento; inoltre dedusse che il pagamento con assegni bancari avrebbe avuto natura pro solvendo, quindi con efficacia liberatoria subordinata all'incasso. In cassazione censurò la sentenza per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme sulla quietanza e sulla prova, nonché per asserita nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente attribuito alla clausola il valore di confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che l'interpretazione degli artt. 8 e 9 del contratto, compiuta dalla corte d'appello, era una valutazione di merito insindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non riscontrata. Ha condiviso l'apprezzamento secondo cui la clausola conteneva una quietanza liberatoria ampia, finale e incondizionata, con valore confessorio dell'avvenuto pagamento, e ha escluso che il pagamento mediante assegni impedisse tale effetto, poiché dalla volontà espressa nel contratto risultava che il pagamento fosse pattuito come pro soluto e non subordinato al buon fine degli assegni. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., rilevando che la corte d'appello si era pronunciata sul bene della vita richiesto, qualificando diversamente il rapporto, e che non era stata dedotta una vera violazione della regola di valutazione della prova legale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di risoluzione per diffida ad adempiere, ma la domanda è stata respinta perché il pagamento risultava quietanzato.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
le censure sull'interpretazione del contratto sono state ritenute infondate perché l'apprezzamento del giudice di merito era coerente con il tenore letterale e con la comune volontà delle parti.
richiamato dal ricorrente per sostenere il pagamento pro solvendo; la Corte ha invece ritenuto che le parti avessero pattuito un effetto liberatorio immediato, pro soluto.
richiamato nel quadro delle norme sulla quietanza e sul pagamento; la Corte ha riconosciuto efficacia piena alla quietanza liberatoria.
richiamato dal ricorrente; non è stata accolta la tesi che il pagamento con assegni escludesse l'effetto liberatorio risultante dalla quietanza.
artt. 2739, 2732, 2734 c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare il valore confessionorio della quietanza; la Corte ha ribadito che la quietanza fa piena prova del pagamento salvo errore di fatto o violenza.
artt. 2739, 2732, 2734 c.c.
richiamato nel medesimo contesto delle prove confessionorie; non ha inciso sull'esito, essendo stata confermata l'efficacia della quietanza.
artt. 2739, 2732, 2734 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha valorizzato la natura confessoria della quietanza indirizzata al debitore.
violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.
la censura è stata respinta perché la corte d'appello si era pronunciata sul bene della vita domandato, pur dando al rapporto una diversa qualificazione giuridica.
violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.
la Corte ha chiarito che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per la dedotta nullità della sentenza; la Corte non ha riscontrato nullità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La quietanza di saldo rilasciata al debitore fa piena prova dell'avvenuto pagamento e ha valore confessoriamente liberatorio; il creditore che l'abbia rilasciata non può provare per testimoni il contrario, salvo dedurre e dimostrare che la dichiarazione sia stata resa per errore di fatto o sotto violenza.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale che attesti il pagamento e rilasci ampia quietanza è questione di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non per una diversa lettura del testo proposta dalla parte soccombente.
- Il pagamento mediante assegni bancari non esclude di per sé l'effetto liberatorio immediato se dal contratto emerge una volontà negoziale chiara nel senso della liberazione del debitore senza subordinazione al buon fine del titolo; la natura pro solvendo o pro soluto dipende dalla pattuizione concreta.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice decide sulla domanda proposta e sulle eccezioni dedotte, anche se qualifica diversamente il rapporto rispetto alla prospettazione delle parti.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o abbia disapplicato la regola di valutazione imposta dalla legge; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.
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