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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15157/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società, poi in liquidazione, e dai suoi fideiussori avverso un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per il saldo passivo di un conto corrente. Il tribunale aveva revocato il decreto, ma aveva comunque condannato la debitrice principale e i garanti al pagamento di una somma inferiore. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: (1) hanno denunciato la nullità del decreto ingiuntivo e della procura ad litem della banca per asserito difetto di rappresentanza processuale, sostenendo che la sanatoria ex art. 182 c.p.c. non potesse operare nel modo ritenuto dalla corte territoriale; (2) hanno censurato la prova del credito bancario e la ritenuta sufficienza della documentazione prodotta, contestando altresì la mancanza di forma scritta per gli affidamenti/aperture di credito e la loro modifica in aumento; (3) hanno dedotto errori sulla questione istruttoria relativa alla fideiussione, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto rinunciate le prove non reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni, in particolare quelle dirette a dimostrare che il modulo fideiussorio era stato compilato successivamente alla firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione della originaria procura nel procedimento monitorio fosse sterile, poiché la rituale costituzione della banca nel giudizio di opposizione aveva comunque sanato l'eventuale vizio della domanda monitoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a un riesame del merito in fatto, e infondato il resto, affermando che l'apertura di credito può essere valida senza autonoma forma scritta se già prevista nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto, e che la corte territoriale aveva implicitamente accertato tale presupposto; l'ulteriore doglianza sull'incremento dell'affidamento richiedeva nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha ribadito che, se le istanze istruttorie respinte non vengono reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni, esse devono considerarsi rinunciate e non sono riproponibili in appello; nel caso concreto la riproposizione era stata generica e non idonea a impedire la presunzione di rinuncia. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.c.

    La nullità o irregolarità della procura e la sua sanatoria sono state richiamate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto decisiva la sanatoria intervenuta nel giudizio di opposizione.

  • art. 182 c.p.c.

    "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio... L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione"

    La costituzione della banca nel giudizio di opposizione ha sanato ex tunc l'eventuale vizio della domanda monitoria; è irrilevante discutere del vizio originario una volta che la domanda sia stata validamente coltivata nel giudizio contenzioso.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    È stato richiamato in relazione alla forma scritta dei contratti bancari e alla disciplina degli affidamenti e delle aperture di credito.

  • art. 10 delibera CICR 4 marzo 2003

    Le operazioni e i servizi eseguiti in base a previsioni già contenute in contratti bancari redatti per iscritto non richiedono autonoma forma scritta; la Corte vi ha ricondotto l'apertura di credito in conto corrente.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla prova documentale dei patti bancari, senza che la Corte ne accogliesse la censura.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione della prova documentale e alla contestazione dell'estratto conto; la Corte ha ritenuto in parte inammissibile il sindacato di fatto.

  • art. 345 c.p.c.

    La mancata specifica riproposizione delle prove non ammesse in primo grado comporta rinuncia e preclude la riproposizione in appello.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle conclusioni e sulle istanze istruttorie, ma la Corte ha confermato la necessità di una riproposizione specifica in sede di precisazione delle conclusioni.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale vizio della procura o della rappresentanza del creditore nel procedimento monitorio può restare privo di rilievo pratico se la parte si costituisce ritualmente nel giudizio di merito, poiché la sanatoria ex art. 182 c.p.c. produce effetti ex tunc sulla domanda.
  • In materia di prova del credito bancario, l'estratto conto comunicato al correntista e non contestato può costituire prova idonea anche nel giudizio contenzioso successivo, mentre il mero saldo conto prodotto per il monitorio ha efficacia limitata al procedimento ingiuntivo.
  • L'apertura di credito in conto corrente richiede la forma scritta, salvo che sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto e rientri nelle operazioni esecutive di previsioni già formalizzate.
  • Le contestazioni che presuppongono un diverso assetto contrattuale o specifici fatti di esecuzione del rapporto non sono proponibili in cassazione se richiedono nuovi accertamenti di fatto.
  • Le istanze istruttorie rigettate in primo grado devono essere reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni; il generico rinvio agli atti precedenti non basta a escludere la presunzione di rinuncia e impedisce la riproposizione in appello.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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