Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20550/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca ha convenuto in giudizio due coniugi chiedendo che fosse dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la costituzione di un fondo patrimoniale su immobili di loro proprietà. La banca assumeva di essere creditrice dei coniugi in forza di fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di una società terza e sosteneva che l'atto di costituzione del fondo avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale generica, integrando consilium fraudis ed eventus damni. I coniugi si sono opposti, contestando innanzitutto l'esistenza e validità del credito della banca, deducendo la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e il correlato venir meno dell'obbligazione di garanzia; hanno inoltre invocato la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. e contestato, in fatto, i presupposti della revocatoria, sostenendo che il fondo patrimoniale non avrebbe inciso in concreto sulle possibilità di soddisfazione del creditore e che l'atto avesse natura non fraudolenta. In Cassazione hanno proposto sei motivi: omessa pronuncia sulla nullità parziale delle fideiussioni e conseguente inammissibilità della revocatoria; apparente motivazione sul rigetto della decadenza ex art. 1957 c.c.; violazione delle norme processuali per avere ritenuto tardiva o comunque irrilevante l'eccezione di decadenza; violazione degli artt. 1957, 2901 e 1419 c.c. per avere escluso che la decadenza fosse rilevante nel giudizio revocatorio; violazione dell'art. 2901 c.c. per l'asserita insussistenza di credito, eventus damni e consilium fraudis; e infine violazione delle norme processuali e costituzionali per la mancata ammissione delle prove richieste. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato la questione della nullità parziale delle fideiussioni, rilevando la mancanza di prova delle clausole censurate, della loro uniforme adozione e della loro incidenza causale sulla conclusione del contratto; ha inoltre considerato non decisiva, nel giudizio revocatorio, la questione della decadenza ex art. 1957 c.c., poiché l'azione ex art. 2901 c.c. presuppone solo una ragione di credito e non un accertamento definitivo del credito stesso. Gli ulteriori motivi sono stati reputati inammissibili perché generici, cumulativi, privi di specifica critica alle rationes decidendi o rivolti a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità e di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    "inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c."

    per l'azione revocatoria è sufficiente la sussistenza di una ragione di credito; il giudice di legittimità non rivaluta il merito della verifica di consilium fraudis ed eventus damni se la motivazione del giudice di merito è congrua e non apparente

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione dell’art.112 c.p.c."

    l'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato la questione, ancorché la parte non condivida l'esito

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    la motivazione è solo apparente se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico; nella specie la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamo ai requisiti di sufficienza e intellegibilità della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge va dedotto indicando specificamente la norma violata e la concreta affermazione della sentenza contrastante con essa; non basta una critica al merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non è configurabile quando il giudice abbia affrontato la questione, anche se la parte contesta la valutazione svolta

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme, non alla mera insoddisfazione per la ricostruzione dei fatti

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    i motivi devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione delle questioni e dei fatti rilevanti

  • art. 1957 c.c.

    la questione della decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria attiene all'accertamento del credito e, nel caso esaminato, è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'azione revocatoria

  • art. 1419 c.c.

    la dedotta nullità parziale della fideiussione avrebbe potuto incidere sulla validità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova e di specificità

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. il creditore deve allegare e provare una ragione di credito e i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione, ma non è necessario un accertamento definitivo e incontestabile del credito prima di agire.
  • La deduzione di nullità parziale di una fideiussione per violazione della normativa antitrust richiede allegazioni e prova specifiche delle clausole censurate, della loro uniforme adozione nel mercato e della loro incidenza causale sulla conclusione del contratto; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque infondata.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito ha esaminato espressamente la questione controversa; il dissenso della parte rispetto alla soluzione adottata integra, semmai, una critica di merito non deducibile come vizio ex art. 112 c.p.c.
  • La censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove o in una diversa lettura dei fatti.
  • La mancata ammissione di prove istruttorie è censurabile in cassazione solo se la parte indichi specificamente la decisività del mezzo richiesto e la sua pertinenza rispetto ai fatti decisivi; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure residue per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniFideiussione
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.