Cassazione Civile, Ordinanza n. 07590/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo presentata nel 2024 da un creditore nei confronti di una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Lecce, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto la pretesa del creditore e ha ammesso il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., ma ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, motivandola con il fatto che la documentazione utile all'accoglimento era stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché la mancanza o apparenza di motivazione, perché la compensazione era stata disposta nonostante la totale soccombenza della controparte e senza che ricorressero le ipotesi legali di compensazione o altre gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato il provvedimento impugnato come decreto emesso ai sensi dell'art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019, impugnabile con ricorso per cassazione ex comma 14, e ha ritenuto tempestivo e rituale il mezzo di impugnazione. Nel merito, ha affermato che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre analoghe ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere specificamente indicate. La motivazione del Tribunale, fondata sulla sola successiva acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda, è stata giudicata generica e non riconducibile a quelle ipotesi, trattandosi peraltro di circostanza considerata fisiologica del processo. La Corte ha quindi accolto il ricorso e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio la nuova regolazione delle spese del giudizio di merito, di opposizione, di cassazione e del rinvio.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato per l'ammissione del credito in via privilegiata nello stato passivo
art. 91 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che, in caso di soccombenza totale, le spese devono seguire la soccombenza
art. 92, comma 2, c.p.c.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
la compensazione è consentita solo nei casi tipizzati o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni specificamente e adeguatamente motivate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione del provvedimento sulle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione perplessa o incomprensibile
art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019
individuato come base normativa del decreto impugnato in materia di liquidazione giudiziale e opposizione allo stato passivo
art. 207, comma 14, d.lgs. n. 14/2019
individuato come norma che prevede l'impugnazione per cassazione del decreto e il termine di trenta giorni dalla comunicazione
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
richiamato per la modifica dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
L. n. 162/2014
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 132/2014 e per la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore
sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018
ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c., è eccezionale e richiede una motivazione specifica: non basta un richiamo generico a circostanze del caso concreto.
- In presenza di soccombenza totale, la compensazione non può essere giustificata da fatti che siano meri passaggi fisiologici dell'iter processuale, come la successiva acquisizione documentale, se tali fatti non presentano gravità ed eccezionalità assimilabili alle ipotesi tipizzate dalla norma.
- Le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" devono essere esplicitate in modo da consentire il controllo di legittimità e devono riguardare specifiche circostanze della controversia, non formule stereotipate.
- Nel sistema della crisi d'impresa, il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, d.lgs. n. 14/2019, e la qualificazione formale data dalla parte non è decisiva se il mezzo di impugnazione è comunque quello previsto dalla legge per quel provvedimento.
- Quando il giudice di merito accoglie integralmente la domanda ma compensa le spese senza ricadere nelle ipotesi legali o nelle ragioni analoghe tipizzabili, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c.
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