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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il tribunale aveva rigettato la domanda di un cittadino pakistano diretta all'accertamento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro il decreto del Tribunale di Lecce. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente la regolarità della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura recava gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio successiva al deposito del decreto, ma non conteneva un'espressa certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi alla formula di autenticazione della firma. La Corte ha quindi ritenuto che la procura non rispettasse il requisito richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale non era redatta in conformità al requisito di specialità previsto per il ricorso per cassazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale. In particolare, mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    Il difensore deve certificare la data di rilascio della procura; la procura per il ricorso per cassazione deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.

    La norma introduce, per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale, un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento e richiede una certificazione espressa del difensore sulla data di rilascio.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come termine di raffronto rispetto alla disciplina speciale della procura nel giudizio di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella verifica di costituzionalità della norma sulla procura speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nella verifica di costituzionalità della norma sulla procura speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella verifica di costituzionalità della norma sulla procura speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella verifica di costituzionalità della norma sulla procura speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto del diritto dell'Unione e della CEDU nella verifica di costituzionalità della norma sulla procura speciale.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale non violato dalla disciplina della procura speciale.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale non violato dalla disciplina della procura speciale.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve contenere in modo esplicito la data di rilascio e il difensore deve certificarne la posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La sola autentica della firma del conferente non è sufficiente quando la disciplina speciale richiede anche la certificazione della data di rilascio della procura.
  • La mancanza della certificazione richiesta dalla norma speciale determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di ricorso inammissibile e assenza di difese della parte intimata, non vi è obbligo di provvedere sulle spese di lite; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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