Cassazione Civile, Ordinanza n. 26161/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una società aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti da un proprio mezzo di sollevamento a seguito di uno scontro avvenuto nell'area interna di uno stabilimento industriale con un'autogru di proprietà di un'altra società. Quest'ultima aveva chiamato in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile non automobilistica. Il giudice di merito aveva ritenuto responsabile la società convenuta e aveva escluso che l'evento ricadesse nella disciplina della responsabilità civile automobilistica, sul rilievo che l'area dello stabilimento non fosse aperta al pubblico e quindi non fosse soggetta alle regole della circolazione stradale. La società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005, sostenendo che la garanzia r.c.a. avrebbe dovuto operare perché la nozione di circolazione va intesa in senso ampio anche per aree private equiparate alle strade, e che non rileva la sola mancanza di libero accesso del pubblico all'area, ma il modo di utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all'erronea interpretazione dell'art. 122 del Codice delle assicurazioni private. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini dell'operatività della r.c.a., conta l'utilizzo del mezzo in modo conforme alla sua funzione abituale anche su aree diverse dalle strade, non la mera apertura o meno dell'area al pubblico. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 122 d.lgs. n. 209 del 2005
va interpretato, ai fini della garanzia r.c.a., in conformità al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade comprende ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale
richiamato come parametro del concetto di circolazione, rispetto al quale la copertura obbligatoria r.c.a. non opera solo in contesti particolari e avulsi da tale nozione
art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
codice delle assicurazioni private, del quale è stata applicata l'interpretazione estensiva della nozione di circolazione ai fini della copertura r.c.a.
Massime di principio
- Ai fini dell'operatività della garanzia obbligatoria per la responsabilità civile auto, la nozione di circolazione non si esaurisce nel transito su strade pubbliche, ma può comprendere anche aree private o equiparate, purché il veicolo sia impiegato secondo la sua funzione abituale.
- Non è decisivo, per escludere la copertura r.c.a., che l'area del sinistro sia o meno liberamente accessibile al pubblico; occorre invece verificare le concrete modalità di utilizzazione del mezzo.
- La garanzia assicurativa diversa dalla r.c.a. può essere esclusa quando il danno derivi dalla circolazione di un veicolo idoneo all'uso stradale, se l'evento rientra nella disciplina obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare il fatto applicando il corretto criterio giuridico sulla nozione di circolazione e, se necessario, provvedere nuovamente anche sulle spese di lite.
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