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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del consorzio dal lotto 3 di una gara per servizi di pulizia e sanificazione, conseguente scorrimento della graduatoria e successiva aggiudicazione del lotto al raggruppamento controinteressato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il consorzio ha impugnato l’esclusione, disposta dopo la definizione di precedenti controversie sulla medesima procedura di gara, nonché gli atti presupposti relativi all’ammissione e alla collocazione in graduatoria del raggruppamento controinteressato. L’esclusione traeva origine dalle sentenze del TRGA che avevano accertato la non conformità di talune macchine offerte dal consorzio ai Criteri Ambientali Minimi, sentenze confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1170/2026. Il ricorrente, preannunciando ricorso per revocazione e ricorso per Cassazione contro tale sentenza d’appello, ha chiesto l’annullamento degli atti di esclusione e di scorrimento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, dichiarandosi disponibile al subentro. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’aggiudicazione definitiva del lotto 3 al raggruppamento controinteressato e la relativa comunicazione. All’udienza le parti hanno rinunciato ai termini previsti dal rito appalti; il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio per poter discutere compiutamente i motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso nel merito le censure contro l’esclusione, lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per rinviare la trattazione, anche in considerazione della proposizione dei motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva e della pendenza del ricorso per revocazione e del ricorso per Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, rilevante nel quadro del contenzioso sulla conformità dell’offerta ai CAM. Nel bilanciamento tra l’esigenza di definire celermente la controversia e quella di assicurare una compiuta difesa sui motivi aggiunti, ha fissato l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione del rito abbreviato applicabile alla controversia.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento; le parti hanno rinunciato ai relativi termini di trattazione.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale base della domanda di conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, con disponibilità al subentro.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Richiamato in relazione al ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione processuale posta a fondamento del ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di una controversia soggetta al rito appalti, vengono proposti motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva, il giudice può rinviare la trattazione del merito per assicurare alle parti una compiuta difesa sui nuovi motivi, anche se le parti rinunciano ai termini processuali applicabili.
  • La pendenza di impugnazioni straordinarie o di legittimità contro una precedente sentenza rilevante per la controversia può essere considerata dal giudice nella fissazione della trattazione, senza che ciò comporti, nella pronuncia interlocutoria, una decisione sul merito della domanda di annullamento.
  • In presenza di esigenze concorrenti di celerità del rito appalti e di effettività del contraddittorio sui motivi aggiunti, il giudice deve operare un bilanciamento e può fissare una successiva udienza pubblica, rinviando la regolazione delle spese alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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