Cassazione Penale, Sentenza n. 5544/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), deducendo: (1) violazione di legge e inammissibilità della prova costituita da e-mail acquisite dall'ufficio dell'imputato dopo la sua sospensione, senza provvedimento giudiziario motivato e senza conservare adeguatamente la casella di posta elettronica di servizio; (2) che molte delle comunicazioni oggetto di rivelazione erano già legittimamente note agli indagati, per cui, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., mancava la segretezza dell'atto e non poteva sussistere il reato; (3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non adeguatamente valutate dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che per le comunicazioni che riportavano atti già portati a conoscenza degli indagati (capo A e capo B, punto 1) mancasse il requisito della segretezza e ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste. Quanto al residuo capo (capo B, punto 2), relativo a materiale ancora secretato, la Corte ha disposto che il reato è estinto per prescrizione (tenuto conto anche della sospensione Covid) e ha annullato la sentenza per estinzione del reato. Ha inoltre osservato che, pur essendovi profili da riesaminare in ordine alle attenuanti generiche, la prescrizione impedisce un nuovo accertamento sul punto. La cancelleria è stata incaricata delle comunicazioni di rito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio; la Corte ha escluso l'applicabilità quando l'atto non era più coperto da segreto al momento della divulgazione
la segretezza degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza"
Stabilisce che la segretezza cessa una volta che l'imputato può averne conoscenza; se l'atto è già stato portato legalmente a conoscenza dell'indagato non si configura il reato di rivelazione ai sensi dell'art. 326, salvo che il P.M. disponga diversamente ai sensi del comma 3
Norma richiamata dal ricorrente in materia di acquisizione e conservazione dei dati informatici; impugnazione volta a censurare la modalità di acquisizione delle e-mail di ufficio
Richiamata a sostegno della doglianza sulla illegittimità della fonte di prova (modalità di esibizione/produzione di documenti informatici)
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la pronuncia di proscioglimento nel caso di cause estintive del reato; la Corte ricorda che il proscioglimento nel merito può essere pronunciato solo se l'esistenza/assenza del fatto è evidente dagli atti in modo incontestabile
art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020
Norma che ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; è stata utilizzata per il calcolo della prescrizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale adottata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante il periodo emergenziale; qui applicata per la trattazione scritta in mancanza di discussione orale
Massime di principio
- Quando un atto processuale è già stato legittimamente portato a conoscenza dell'indagato, la sua successiva divulgazione non integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p., salvo che il P.M. abbia validamente disposto la segretezza ai sensi dell'art. 329, comma 3.
- La conservazione e la catena di custodia delle comunicazioni e-mail di servizio sono rilevanti per la loro ammissibilità: acquisizioni effettuate senza provvedimento motivato o senza assicurare la fonte probatoria possono essere oggetto di censura difensiva (viziate), pur dovendo il giudice valutare l'effettiva incidenza sul diritto di difesa.
- La semplice diffusione a un ambito più vasto non è rilevante quando l'atto non è più coperto da segreto: la valutazione della sussistenza del reato richiede prevenire che l'oggetto della comunicazione fosse ancora secretato al momento della rivelazione.
- La prescrizione e le sospensioni dei termini (es. per emergenza sanitaria) possono estinguere l'azione penale anche quando permangano questioni rilevanti sul piano del merito; in tali casi la Corte può annullare per estinzione del reato senza disporre nuovamente l'accertamento delle attenuanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione chiara e specifica; l'uso della pluralità delle condotte come unico criterio giustificativo può risultare insufficiente se tale elemento è il mero contenuto strutturale del reato.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando risulti dai fatti e dagli atti che il fatto non sussiste in modo incontrovertibile; viceversa, quando siano necessari ulteriori accertamenti, va disposto il rinvio.
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