Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La committente aveva affidato alla società appaltatrice, con contratto di appalto a corpo del 12 settembre 2012 e per il corrispettivo di € 520.000, la costruzione di un albergo garnì, sulla base di un computo metrico; la direzione dei lavori era affidata a un architetto. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento per € 121.160, a saldo di due fatture, l’appaltatrice aveva subito opposizione: la committente chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il risarcimento per i vizi dell’opera ai sensi degli artt. 1453, 1667 e 1669 c.c. L’appaltatrice chiedeva la conferma dell’ingiunzione e, in via riconvenzionale, ulteriori pagamenti di € 9.224,70 per opere di sistemazione esterna e di € 68.104,89 per opere interne dell’appartamento. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto, riconosciuto i vizi con concorso di colpa della committente nella misura del 30% e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali dell’appaltatrice. La Corte d’appello di Trento, decidendo gli appelli di entrambe le parti, aveva rideterminato il danno da vizi in € 28.816,60 e, dopo compensazione, condannato l’appaltatrice a pagare € 2.839 oltre alla restituzione delle somme riscosse in sede esecutiva; aveva mantenuto l’inammissibilità delle domande riconvenzionali perché riferite a contratti distinti da quello dedotto in giudizio, circoscritto il concorso di colpa della committente al solo vizio dell’isolamento acustico e posto a carico esclusivo dell’appaltatrice gli altri vizi. L’appaltatrice ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 36 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità delle proprie domande di pagamento. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. e l’omesso esame del concorso colposo del direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo è inammissibile perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che i crediti richiesti in via riconvenzionale derivavano da contratti d’appalto distinti e successivi rispetto al contratto del 12 settembre 2012 oggetto della lite; la censura sollecitava una nuova ricostruzione dei fatti e non si confrontava con tale ratio decidendi. Il richiamo alla possibilità per l’opposto di proporre una reconventio reconventionis non era pertinente, poiché non era stata negata in astratto tale facoltà, ma esclusa in concreto la connessione necessaria, anche rispetto al medesimo interesse sostanziale azionato in via monitoria. Il secondo motivo è inammissibile perché il concorso colposo della committente e del direttore dei lavori era stato esaminato dalla Corte d’appello: riconosciuto per il vizio dell’isolamento acustico ed escluso per gli altri, attribuiti alla mera inosservanza degli obblighi contrattuali dell’appaltatrice. La doglianza mirava a una diversa valutazione della consulenza tecnica e degli accertamenti di merito, non a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo. L’art. 2055 c.c. non riduce l’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente, poiché la solidarietà opera a tutela del danneggiato, restando la ripartizione interna affidata al regresso; la negligenza del direttore dei lavori rilevava invece, nei rapporti in giudizio, come possibile concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, comprese quelle del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c., liquidate in € 8.500 oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità riposa su un accertamento in fatto: i crediti azionati in via riconvenzionale afferiscono a contratti d’appalto distinti e successivi rispetto al solo contratto «a corpo» del 12 settembre 2012 dedotto in lite, non ritualmente introdotti nel giudizio.
La riconvenzionale dell’appaltatrice è stata ritenuta inammissibile perché i crediti fatti valere derivavano da rapporti contrattuali distinti e successivi, privi della connessione concreta con il rapporto oggetto del giudizio. L’accertamento della diversa origine dei crediti è fattuale e non può essere sovvertito in cassazione chiedendo una nuova ricostruzione delle risultanze.
Quanto al profilo di violazione di legge, l’apprezzamento del concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. e l’imputazione dei singoli vizi costituiscono accertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità se non sotto i profili dell’omessa valutazione circa un fatto decisivo o del carattere meramente apparente della motivazione.
La valutazione del concorso colposo del creditore e l’attribuzione dei singoli vizi sono accertamenti di merito; in cassazione sono censurabili nei limiti dell’omessa valutazione di un fatto decisivo o della motivazione meramente apparente, non per ottenere una nuova ponderazione delle prove.
La solidarietà che la norma stabilisce fra i corresponsabili opera a vantaggio del danneggiato, obbligando ciascuno di essi per l’intero e rimettendo al regresso la ripartizione interna della responsabilità (secondo comma): essa non varrebbe dunque a ridurre l’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente.
La solidarietà tra corresponsabili tutela il danneggiato, che può pretendere l’intero da ciascuno, mentre la ripartizione interna delle quote opera in sede di regresso. Perciò la corresponsabilità di un terzo non riduce, di per sé, l’obbligazione dell’appaltatore verso la committente.
In esse sono comprese quelle del procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, promosso dalla ricorrente ai sensi dell’art. 373 c.p.c. e definito dalla Corte di appello di Trento con ordinanza del 5 ottobre 2021, che non ha provveduto sulle spese.
Le spese del procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva promosso ai sensi dell’art. 373 c.p.c., quando non liquidate nel relativo provvedimento, possono essere comprese nella liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La domanda riconvenzionale dell’opposto non è ammissibile, nel caso esaminato, quando il credito dedotto deriva da contratti distinti e successivi rispetto al rapporto che costituisce l’oggetto della domanda monitoria e manca quindi la connessione concreta con l’interesse sostanziale azionato in via monitoria. L’accertamento della distinta origine contrattuale dei crediti è un apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione delle risultanze.
- La valutazione del concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. e l’imputazione dei singoli vizi dell’opera sono accertamenti di merito; in sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze tecniche, salvo i limiti relativi all’omesso esame di un fatto decisivo o alla motivazione meramente apparente.
- La solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. opera a vantaggio del danneggiato, che può chiedere l’intero a ciascun corresponsabile; l’eventuale ripartizione interna delle responsabilità è rimessa al regresso e non riduce, per ciò solo, l’obbligazione di uno dei corresponsabili verso il danneggiato.
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