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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13721/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, relativo a false indicazioni/omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'imputata ricorreva per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra dispositivo e motivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con motivo aggiunto contestava anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto che le censure riproducessero sostanzialmente quelle già proposte in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, ha rilevato che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo riportato in sentenza non determina nullità, essendo sanabile come errore materiale; che le risultanze probatorie evidenziavano la non veridicità della dichiarazione reddituale; che il dolo generico era desumibile dalle condizioni economiche accertate; che il diniego delle attenuanti generiche era motivato dalla rilevanza economica della falsa dichiarazione; e che l'esclusione della particolare tenuità era coerente con la significativa discrasia tra situazione reale e dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici, perché meramente ripetitivi di doglianze già disattese in appello, e comunque infondati nel merito: la dedotta difformità tra dispositivo e motivazione non comportava nullità, ma solo correzione dell'errore materiale; la responsabilità era sorretta da motivazione adeguata; il dolo generico risultava provato; il diniego delle attenuanti generiche era giustificato; e la particolare tenuità del fatto era esclusa per la non esigua offensività della condotta. L'inammissibilità dei motivi principali si è estesa anche al motivo aggiunto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato quando incidono sulle condizioni di reddito rilevanti per il beneficio; il dolo richiesto è generico e deve risultare provato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la valutazione è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro per apprezzare il grado di colpevolezza, la gravità della condotta e l'entità dell'offesa ai fini della particolare tenuità del fatto e della commisurazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost.

    Le attenuanti generiche possono operare come correttivo per adeguare la pena al principio di ragionevolezza.

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    La pena deve tendere alla rieducazione del condannato; la congruità del trattamento sanzionatorio è funzionale a tale finalità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza critica specifica, le censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo riportato in motivazione non determina nullità della sentenza se il dispositivo di udienza è esistente e prevalente; la difformità va ricondotta a errore materiale correggibile.
  • Nel reato di false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano tutte le componenti reddituali espressive di capacità economica, anche se non effettivamente percepite, e la falsità va valutata con riferimento ai dati rilevanti per l'accesso al beneficio.
  • Il dolo richiesto per il reato in materia di patrocinio a spese dello Stato è dolo generico e può essere desunto dalle circostanze concrete che rendano non veritiera la dichiarazione; il mero difetto di controllo non esclude la responsabilità se le circostanze dimostrano la consapevolezza della falsità o l'accettazione del rischio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi che rendono il fatto non meritevole di un trattamento più favorevole, specie se la condotta presenta rilevante disvalore economico.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una motivazione che valorizzi le caratteristiche concrete della condotta e l'offesa arrecata; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Quando i motivi originari del ricorso sono radicalmente inammissibili, tale vizio si estende anche ai motivi aggiunti successivi, che non possono sanare l'originaria inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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