Cassazione Civile, Ordinanza n. 17469/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di usucapione di un terreno esteso circa 108 ettari. Gli attori sostenevano che il possesso fosse iniziato dal capostipite della loro famiglia, poi proseguito dal figlio e dagli eredi, i quali avrebbero esercitato sul fondo attività di pascolo e allevamento del bestiame, con asserita trasformazione e commercializzazione di prodotti caseari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1158 c.c. per avere escluso che il pascolo potesse integrare possesso utile ad usucapionem, nonostante la destinazione del terreno; 2) vizio di motivazione per non avere indicato quale elemento costitutivo del possesso fosse mancato; 3) violazione delle stesse norme per avere qualificato il pascolo come mera tolleranza del proprietario senza indicarne i presupposti; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1158, 2214, 2083, 2202 e 2136 c.c. per l'erroneo rilievo attribuito all'assenza di opere stabili e scritture contabili, deducendo che i vincoli paesaggistici impedivano nuove strutture e che si trattasse di piccola impresa esonerata da registrazione; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1158, 1165 e 2943 c.c. per non avere considerato atti interruttivi dell'usucapione e per avere valorizzato, come indici del possesso dei proprietari, atti ritenuti irrilevanti dai ricorrenti (servitù coattiva, vendite di fabbricati su altra particella, transazioni estranee, realizzazione di strade risalente nel tempo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero diretti in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che chi invoca l'usucapione deve provare sia il corpus, cioè la disponibilità di fatto del bene, sia l'animus possidendi per il tempo utile. Ha inoltre confermato il principio secondo cui pascolo e coltivazione, in assenza di atti univoci di apprensione della proprietà, sono compatibili con mera tolleranza o con un titolo diverso e non bastano a fondare il possesso utile ad usucapire. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova di opere stabili o di attività ulteriori idonee a manifestare il possesso uti dominus, e aveva invece valorizzato gli atti dispositivi compiuti dai proprietari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza maschera una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio
richiamato dai ricorrenti per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; non consente in cassazione una rivalutazione del fatto
norma sull'usucapione: richiede prova del possesso utile, continuo e non interrotto; nel caso il pascolo non è stato ritenuto sufficiente
art. 132, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente
richiamato per sostenere l'esenzione dalle scritture contabili dei piccoli imprenditori
richiamato per qualificare l'attività dedotta come piccola impresa
richiamato in tema di eventuale obbligo di registrazione dell'azienda; la Corte non accoglie la censura
richiamato dai ricorrenti nel contesto dell'attività di allevamento
richiamato in tema di applicazione delle norme sulla prescrizione all'usucapione
richiamato per dedurre atti interruttivi dell'usucapione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione ha l'onere di provare non solo la disponibilità materiale del bene, ma anche un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con animus possidendi protratto per il tempo utile.
- L'utilizzazione di un fondo per pascolo o coltivazione, di per sé, non integra possesso ad usucapionem se non è accompagnata da elementi univoci che manifestino l'esercizio del potere uti dominus e l'esclusione dei terzi.
- Il mero richiamo a vincoli del fondo, a prassi aziendali o alla qualità di piccolo imprenditore non basta a superare l'accertamento di fatto del giudice di merito in mancanza di prova specifica di strutture, attività o segni esteriori del possesso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove sotto la veste formale della violazione di legge, quando la censura investe in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
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