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Sentenza

Sentenza del 17/09/2021 n. 3332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rifiuto del rimborso IVA di € 2.979,00 risultante dalla dichiarazione IVA 2017 (anno 2016) motivato dall'Ufficio con riferimento allo stato di perdita sistemica della società e richiamo all'art. 2 del D.L. n. 138/2011 conv. L. n. 148/2011 e alla disciplina delle società non operative.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della società. Si è ritenuto che, nonostante le perdite sistematiche, in caso di cessazione effettiva dell'attività la società può ottenere il rimborso dell'IVA residua risultante in fase di liquidazione finale. Il Collegio ha richiamato la circolare ministeriale 36/E/1997 e ha valutato come provata la cessazione (vendita immobile, bilancio finale di liquidazione, cancellazione dal registro imprese), non ravvisando elementi di abuso o di elusione tali da ostacolare il rimborso. Appello infondato; condanna dell'Amministrazione alle spese del grado pari a € 1.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 (art. 2)

    L'Ufficio ha invocato la norma per negare il rimborso in ragione dello stato di perdita sistemica. Il Collegio ha ritenuto che tale richiamo non impedisce automaticamente il rimborso quando sia dimostrata la cessazione effettiva dell'attività e la presenza del credito in fase di liquidazione.

  • Art. 30 Legge n. 724/1994 (disciplina società non operative)

    La disciplina delle società non operative (perdita sistemica) limita in generale la possibilità di ottenere rimborsi, ma non esclude in via automatica la possibilità di rimborso in caso di cessazione dell'attività. Occorre valutare le circostanze concrete e la sussistenza di elementi di abuso.

  • Circolare Ministeriale 13 febbraio 1997, n. 36/E

    6. Rimborsi per le società non operative. Si fa rilevare che il comma 45 dell'art. 3 della citata legge n. 662 ha disposto che gli enti e le società che risultino non operativi secondo i criteri dettati dal comma 37 dello stesso articolo, non possono, per l'anno che comprende l'esercizio o la maggior parte dell'esercizio, richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla relativa dichiarazione IVA (anche se comprende un credito riportato dall'anno precedente), a meno che non intendano sostenere la prova contraria secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30.

    La circolare chiarisce che le società non operative sono in linea di principio escluse dal rimborso, salvo che non dimostrino il contrario; inoltre precisa che il rimborso è comunque possibile in caso di cessazione dell'attività documentata.

  • D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito L. 4 agosto 2006 n. 248 (art. 35, commi 15-16)

    Ha introdotto limiti al rimborso/compensazione dell'IVA in casi di elusione fiscale, prevedendo misure di contrasto e la possibilità di richiedere l'interpello disapplicativo. Tali norme operano soprattutto quando sussistono indizi di abuso o elusione.

  • Art. 37-bis DPR n. 600/1973 (interpello disapplicativo)

    Strumento previsto per chiedere in via preventiva la disapplicazione della disciplina antielusiva; rilevante quando un contribuente prevede che la disposizione limitativa del rimborso possa essere applicata per sospetta elusione.

Massime di principio

  • La qualifica di società non operativa o lo stato di perdita sistemica non esclude automaticamente il diritto al rimborso IVA quando sia provata l'effettiva cessazione dell'attività e il credito risulti dalla contabilità in fase di liquidazione finale.
  • L'Amministrazione non può negare il rimborso limitandosi a richiamare acriticamente la condizione di perdita sistemica: è necessaria una valutazione delle circostanze oggettive e della presenza di elementi di abuso o elusione.
  • La circolare ministeriale 36/E/1997 è un riferimento utile per interpretare l'operatività della disciplina delle società non operative in tema di rimborsi, specie in caso di cessazione dell'attività.
  • Se sussistono indizi di abuso o elusione, l'Amministrazione può applicare le limitazioni successive introdotte (es. D.L. 223/2006) e il contribuente può valutare l'ipotesi di interpello disapplicativo per ottenere certezza preventiva.
  • In pratica, per richiedere con successo il rimborso in situazioni analoghe è importante documentare la cessazione effettiva dell'attività, la formazione del credito in fase di liquidazione finale e l'assenza di comportamenti riconducibili a abuso del diritto.

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