Cassazione Penale, Sentenza n. 9268/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente censura che la sentenza impugnata non avrebbe indicato l'iter logico-giuridico per individuare la natura della confisca (diretta o per equivalente), non avrebbe chiarito la titolarità dei beni oggetto di confisca, non avrebbe motivato la concreta possibilità di procedere a confisca diretta sui beni di Gisowatt spa ovvero, in subordine, alla confisca per equivalente, e non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni di necessità della confisca con riferimento alla pericolosità della permanenza dei beni in capo alla ricorrente o alle società transferee.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fornito un percorso logico sufficiente e ha rettificato, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., l'erronea affermazione circa l'inapplicabilità dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000: tale norma è considerata applicabile al fatto del 17 maggio 2013 per continuità con la precedente disciplina (art. 1, comma 143, L. 244/2007), per cui la confisca del profitto del reato è obbligatoria. Altri profili di censura sono stati dichiarati inammissibili o infondati (mancata specificazione della titolarità dei beni, mancata motivazione sulla pericolosità non rilevante nella confisca obbligatoria). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"il profitto del reato ... è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti delle amministrazioni finanziarie"
Il profitto del reato di cui all'art. 11 è stato individuato nel valore dei beni trasferiti con la scissione (i beni immobiliari trasferiti da Gisowatt a Essepiù) e, come tali, suscettibili di confisca.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"la confisca (diretta o per equivalente) del profitto del reato è obbligatoria"
La Corte ha ritenuto applicabile tale norma al fatto del 2013 per continuità con la precedente disciplina, e quindi ha dichiarato obbligatoria la confisca del profitto del reato (diretta o, se necessario, per equivalente).
art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Norma precedente che già prevedeva la confisca diretta e, in subordine, per equivalente per il reato di cui all'art. 11; la Corte ha ritenuto che l'art. 12-bis sia meramente riproduttiva della disciplina già prevista da questa norma, giustificando l'applicabilità retroattiva per continuità.
Norma generale sulla confisca che può giustificare la confisca diretta dei beni oggetto di sequestro anche nell'ipotesi in cui non si volesse applicare la norma speciale; la Corte l'ha evocata come criterio alternativo di confiscabilità.
"gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo"
La Corte ha applicato questo articolo per rettificare un errore di motivazione (affermazione circa l'entrata in vigore dell'art. 12-bis e la sua non applicabilità), ritenendolo non decisivo sul dispositivo e quindi emendabile.
Base normativa per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
artt. 216 e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Norme relative alla bancarotta richiamate nel giudizio di merito; la Corte ha rilevato che in primo grado il reato di bancarotta era stato considerato reato satellite rispetto all'art. 11 e ciò aveva influito sulla precedente decisione di non duplicare la confisca.
Massime di principio
- Quando il profitto del reato è costituito da beni trasferiti per sottrarli alla garanzia dei crediti fiscali, tali beni possono costituire oggetto di confisca diretta come profitto del reato.
- L'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, pur entrato formalmente in vigore dopo i fatti, può essere ritenuto applicabile se vi è continuità sostanziale con una disciplina precedente che già prevedeva la confisca diretta/per equivalente (principio di continuità normativa).
- Errori di diritto nella motivazione che non hanno inciso sul dispositivo possono essere rettificati in Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; ciò evita l'annullamento per vizi meramente formali non decisivi.
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non può essere introdotta d'ufficio dalla Corte di legittimità se non era stata disposta dal giudice di merito e non è stata impugnata dalle parti competenti (es. PM).
- Nelle ipotesi di confisca obbligatoria la valutazione del "periculum in mora" o della pericolosità della permanenza del bene in capo al reo non è determinante: la verifica è incentrata sul rapporto di pertinenzialità tra bene e reato.
- Le censure generiche riguardanti la mancanza di specificazione del titolare dei beni sono spesso inammissibili se non indicano con precisione quale profilo si intende contestare e quale percorso logico si ritenga abbia portato a un errore decisivo.
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