Cassazione Penale, Sentenza n. 09974/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso il 14/05/2025 per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n.159 (codice antimafia). Il GIP aveva ritenuto che, trattandosi di fattispecie punita esclusivamente con la pena dell'arresto (6 mesi - 2 anni), non fosse possibile accogliere la richiesta di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p., e perciò aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. Il ricorrente ha dedotto che il rigetto dell'istanza di oblazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e che, in tal caso, il giudice avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi del combinato disposto degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha precisato che l'opposizione al decreto penale e la domanda di oblazione sono autonome; il rigetto dell'istanza di oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. Nelle ipotesi in cui l'oblazione non sia ammissibile, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 461, comma 5, e 464, comma 1, c.p.p., ove non siano formulate richieste alternative previste dalla legge. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Bari per il prosieguo del procedimento secondo diritto.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 76, comma 4
Indica la fattispecie di reato contestata; la Corte ha rilevato che, pur trattandosi di reato punito con pena detentiva dell'arresto, ciò non legittima automaticamente la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione quando l'oblazione è inammissibile
codice di procedura penale, art. 461, comma 5
Regola l'ipotesi di opposizione al decreto penale; la Corte interpreta che la declaratoria di inammissibilità deve rispettare i limiti previsti e non può essere utilizzata per connettere automaticamente il rigetto dell'oblazione con l'inammissibilità dell'opposizione
codice di procedura penale, art. 461, commi 2 e 4
Citate nella censura difensiva come norme di riferimento per la legittimità dell'ordinanza impugnata; la Corte valuta la corretta applicazione complessiva delle norme sull'opposizione
codice di procedura penale, art. 464, comma 1
Prevede che, con l'opposizione al decreto penale, possano essere richiesti alternativamente giudizio immediato, giudizio abbreviato o applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte ne trae il principio che, in assenza di richieste ammissibili, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato
Norma sull'oblazione; la Corte conferma che l'accertata inammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione
Norma ulteriore sull'oblazione (forme particolari); la sua inapplicabilità non esaurisce la valutazione sulla ammissibilità dell'opposizione
codice di procedura penale, art. 444
Regola l'applicazione della pena su richiesta; citato per evidenziare le alternative che l'opponente può chiedere con l'opposizione e che, in loro assenza, impongono il decreto di giudizio immediato
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3027 del 08/10/2009 (Coppola)
"Non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all'opposizione"
Precedente consolidato che la Corte richiama per affermare l'autonomia tra opposizione e istanza di oblazione
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15547 del 23/10/2020 (Orio)
"La proposizione, con l'opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta non contemplata dalla legge processuale, non ne determina la inammissibilità, ma impone al giudice di procedere all'emissione del decreto di giudizio immediato"
Conferma che una richiesta non prevista si equipara alla mancata formulazione di specifiche richieste e determina l'obbligo di decreto di giudizio immediato
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10127 del 20/10/2002 (Botta)
"Qualora l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un'istanza non contemplata dalla legge... il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato"
Ulteriore supporto alla regola secondo cui istanze non previste non comportano inammissibilità dell'opposizione ma impongono il giudizio immediato
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna e la domanda di oblazione sono autonome: il rigetto dell'oblazione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione
- Se l'istanza di oblazione è inammissibile, il giudice deve valutare l'opposizione e, in assenza di richieste alternative ammissibili (giudizio immediato, abbreviato, applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 461 e 464 c.p.p.
- La proposizione, con l'opposizione, di una richiesta non prevista dalla legge processuale si equipara alla mancata formulazione di specifiche richieste e comporta l'obbligo, per il giudice, di disporre il giudizio immediato
- In casi analoghi, se il giudice dichiara inammissibile l'opposizione esclusivamente perché l'oblazione non è consentita, tale provvedimento è impugnabile e può essere annullato; il procedimento dovrà proseguire con l'emissione del decreto di giudizio immediato o con l'adozione della procedura prevista per le richieste effettivamente formulate
- Per l'imputato/avvocato: se si presenta opposizione contestuale a una domanda di oblazione, è opportuno precisare eventuali richieste alternative previste dalla legge (es. giudizio immediato o abbreviato) per evitare incertezze procedurali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →