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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di una società debitrice minore. La debitrice si era opposta sostenendo, da un lato, che non sussistessero i requisiti di cui all'art. 268, comma 2, c.c.i.i., perché tra i debiti scaduti non avrebbe dovuto computarsi un credito verso la società derivante da finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c.; dall'altro lato, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 271 c.c.i.i., un termine per integrare la domanda e accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il tribunale aveva aperto la liquidazione controllata e la corte d'appello aveva respinto il reclamo, ritenendo computabile anche il debito postergato, se scaduto, e inammissibile la richiesta di termine per mancata specificazione della procedura cui accedere. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2467 c.c. e 268, comma 2, c.c.i.i., sostenendo che la postergazione rende il credito non esigibile e quindi non scaduto, sicché non potrebbe contarsi ai fini della soglia dei 50.000 euro; 2) violazione dell'art. 271 c.c.i.i., sostenendo che, essendo l'unica procedura astrattamente accessibile quella del concordato minore, non occorresse indicare una misura diversa e che la corte d'appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice in presenza di omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la postergazione ex art. 2467 c.c. integra un fatto impeditivo temporaneo dell'esigibilità del credito del socio, ma non coincide con la mancata scadenza del termine di rimborso: se il termine pattuito è scaduto, il debito resta giuridicamente "scaduto" anche se, per effetto della postergazione, è temporaneamente inesigibile. Di conseguenza, ai fini dell'art. 268, comma 2, c.c.i.i. rilevano i debiti scaduti e non pagati, e non soltanto quelli immediatamente esigibili; pertanto il debito verso il socio postergato e scaduto va computato nella soglia minima. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, assorbendo ogni ulteriore questione sulla richiesta di termine ex art. 271 c.c.i.i. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione del finanziamento soci opera come condizione legale di inesigibilità temporanea del diritto al rimborso, distinta dalla mera scadenza del termine di restituzione; il credito può restare scaduto anche se non esigibile finché persiste la situazione di crisi prevista dalla norma.

  • art. 1813 c.c.

    Il richiamo al mutuo serve a distinguere il momento della pattuizione del rimborso dalla postergazione legale del credito del socio.

  • art. 1816 c.c.

    Il termine di restituzione rileva per stabilire quando sorge l'obbligo di rimborso, distinto dagli effetti della postergazione legale.

  • art. 1817 c.c.

    La scadenza del termine di rimborso è concetto autonomo rispetto alla temporanea inesigibilità derivante dalla postergazione.

  • art. 268, comma 2, c.c.i.i.

    "non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila"

    La norma considera soltanto la scadenza dei debiti e la loro mancata soddisfazione; la postergazione ex art. 2467 c.c. non impedisce il computo del debito scaduto ai fini della soglia.

  • art. 271 c.c.i.i.

    La questione sulla concessione del termine per integrare la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, senza una decisione di merito sulla portata della norma.

  • art. 65 c.c.i.i.

    Richiamato come procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento cui il debitore aveva chiesto di accedere.

  • art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i.

    L'insolvenza può derivare anche da impedimenti giuridici, non solo fattuali, nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

  • art. 270 c.c.i.i.

    Richiamato quale esito procedurale in caso di mancata integrazione della domanda o di mancata apertura/cessazione delle procedure di composizione della crisi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma di modifica richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La postergazione del finanziamento soci ex art. 2467 c.c. non elimina la scadenza del debito, ma ne sospende temporaneamente l'esigibilità finché perdurano le condizioni legali di crisi o sottocapitalizzazione.
  • Ai fini della soglia ostativa all'apertura della liquidazione controllata, rilevano i debiti scaduti e non pagati: un debito può essere scaduto anche se la sua esazione sia temporaneamente impedita da una causa legale di postergazione.
  • La distinzione tra scadenza del termine ed esigibilità del credito è decisiva: la prima attiene al momento dell'adempimento, la seconda alla possibilità giuridica di pretenderlo; le due categorie possono coesistere ma restano concettualmente distinte.
  • Lo stato di crisi o l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento ex art. 2467 c.c. costituisce un fatto impeditivo del diritto alla restituzione, rilevabile anche d'ufficio se introdotto nel thema decidendum, ma non incide sulla natura di debito scaduto ai fini delle procedure concorsuali minori.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la censura non può più arrecare un'utilità concreta alla parte ricorrente in ragione della sopravvenuta inutilità della domanda o del diverso assetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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