Cassazione Civile, Sentenza n. 5946/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposta l'Agenzia ricorre in cassazione avverso la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato la pronuncia della CTP di Treviso che aveva accolto il ricorso di Dopla spa contro l’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi (II.DD.) e IVA per il 2005. La CTR aveva fondato la conferma sull'archiviazione del procedimento penale contro il legale rappresentante per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e sulle prove documentali prodotte dalla società (in particolare documenti di trasporto relativi a Corallo sas ritenuta 'cartiera'). L'Agenzia deduce quattro motivi di cassazione: violazioni di norme processuali (artt. 324, 329 c.p.c.; artt. 53, 54 d.lgs. 546/1992) e, soprattutto, errata valutazione degli oneri probatori e attribuzione ad effetto vincolante della decisione penale (violazione degli oneri probatori e del corretto apprezzamento delle prove in materia tributaria). Gli ultimi motivi attaccavano la motivazione (vizi di motivazione) in ordine a IVA, deducibilità dei costi e sussistenza delle esportazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (vizi nell'attribuzione dell'efficacia della decisione penale e errori sugli oneri probatori), ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, disponendo che il giudice di rinvio tenga conto dei principi di diritto indicati in motivazione e condannando la parte soccombente alle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.4) e per vizi di motivazione (n.3); la Corte ha utilizzato tali censure per esaminare la corretta applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione della decisione impugnata.
d.lgs. 546/1992, art. 7, comma 4
Limita le fonti probatorie nei giudizi tributari (es. divieto di prova testimoniale in certi limiti) e implica che la prova in materia tributaria può avvalersi anche di presunzioni semplici; la Corte richiama che la sentenza penale non acquisisce automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario e va valutata insieme alle altre risultanze.
d.lgs. 546/1992, artt. 53 e 54
Regole sul gravame e sul comportamento delle parti in appello nel contenzioso tributario; la Corte osserva che, se la CTP ha integralmente accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo non è tenuto ad impugnare incidentemente, ma deve riproporre le eccezioni e difese, e che l'appello dell'Agenzia ha effetto devolutivo pieno.
Attribuisce al giudice il potere di valutare liberamente le prove: la Corte ricorda che il giudice tributario deve valutare il contenuto di una decisione penale alla luce delle altre prove raccolte nel processo tributario.
Prevede che i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili se effettivamente sostenuti, salvo contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza e certezza; la Corte richiama che la valutazione di inerenza ed effettività rimane compito del giudice tributario.
d.P.R. 633/1972, art. 8 (lett. a) e lett. c))
Stabilisce le condizioni per l'esenzione IVA sulle cessioni all'esportazione (necessità di prova dell'uscita della merce dal territorio doganale tramite documentazione doganale) e la disciplina dello status di esportatore abituale; la Corte ricorda che la prova dell'esportazione richiede documenti doganali e che lo status di esportatore abituale grava sul contribuente.
Massime di principio
- Una sentenza penale di archiviazione o di assoluzione non ha efficacia automatica e vincolante nel giudizio tributario: costituisce un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice tributario insieme alle altre risultanze.
- Nel contenzioso IVA, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario dell'operazione fraudolenta (con elementi oggettivi e specifici). Se l'Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente provare di aver adottato la diligenza massima esigibile.
- Per l'esenzione IVA sulle esportazioni la prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario si fornisce preferibilmente con documentazione doganale; documenti privati (es. polizza di carico) hanno valore limitato salvo comprovata impossibilità di produrre documenti doganali incontrovertibili.
- I costi risultanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se risultano effettivamente sostenuti e compatibili con i principi di effettività e inerenza; la verifica spetta al giudice tributario.
- Quando la CTP accoglie integralmente il ricorso di un contribuente, questi non è obbligato a proporre gravame incidentale: l'onere è invece di riproporre eventuali domande/eccezioni assorbite; l'appello dell'Amministrazione devolve compiutamente la materia al giudice d'appello.
- In fase di appello e di cassazione, le censure che riguardano la errata attribuzione degli oneri probatori e l'eccessiva fiducia in decisioni penali richiedono che il giudice d'appello (e, in sede di rinvio, il giudice di merito) riesamini compiutamente le prove e motivi sulla congruità della valutazione probatoria.
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