Cassazione Civile, Sentenza n. 5690/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale censura l'insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR in ordine alla ripresa a tassazione di maggiori ricavi per sottostima/ sottofatturazione di operazioni infragruppo e alla qualificazione delle stesse come antieconomiche; denuncia inoltre la nullità per omesso esame della specifica domanda di riduzione della ripresa. Il ricorso incidentale dell'Agenzia contestava varie riprese: indebita detrazione IVA su operazione di acquisto e triangolazione nazionale, detrazione IVA su leasing verso controllata estera, e costi di management fees non riaddebitati. Più in generale si contestano omissioni e carenza motivazionale della CTR rispetto ai fatti decisivi (finalizzazione della cessione per art.58, prova del riaddebito dei costi, documentazione sul titolo di disponibilità dei beni, inerenza dei costi ai sensi di art.109 TUIR).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale (insufficiente motivazione circa la ripresa de quo) e ha accolto il primo motivo dell'incidentale, assorbendo i relativi secondi motivi; ha invece rigettato i restanti motivi dell'incidentale. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per riesame limitato ai profili indicati e per la liquidazione delle spese. Inoltre il giudice del rinvio dovrà valutare la questione dello ius superveniens (art.8, comma 1, L. n.23/2014) sulle sanzioni.
Norme richiamate
art.360 primo comma n.5 c.p.c.
Ground di cassazione utilizzato per censurare motivazione insufficiente o contraddittoria della sentenza impugnata; applicabile ratione temporis alla sentenza depositata nel 2012
art.360 primo comma n.4 c.p.c.
Consente la cassazione per omissione di pronuncia su specifiche doglianze o per violazione di norme processuali; invocato rispetto all'omesso esame della domanda di riduzione della ripresa e ad altri motivi incidentali
d.lgs. n.546 del 1992, artt.1 e 36
Richiamati come norme di riferimento del processo tributario; censura della CTR per aver omesso di esporre e motivare le ragioni in fatto e in diritto del rigetto dell'appello dell'Agenzia
art.112 c.p.c.
Invocato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande rilevanti: la mancata decisione su domanda specifica prospetta nullità o vizio di motivazione
art.58 d.l. n.331 del 1993
Disciplina la non imponibilità nelle triangolazioni comunitarie e nazionali: richiede che l'operazione, fin dall'origine, sia finalizzata al trasporto a cessionario residente in altro Stato membro; la Corte evidenzia che la CTR doveva motivare meglio se sussistesse tale finalizzazione
art.85 e art.109 TUIR
Riguardano la determinazione del reddito d'impresa e la deducibilità/inerenza dei costi; la censura dell'Agenzia investe la mancata considerazione della non correlazione dei canoni di leasing con i ricavi e l'irrilevanza dei costi non inerenti
art.118 disp. att. c.p.c.
Norma procedurale richiamata in motivi incidentali per censurare omissioni motivazionali e mancate valutazioni istruttorie
art.132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'istruttoria e alla decisione di merito da parte della CTR
art.8 comma 1 L. n.23 del 2014
Rilevante in ordine allo ius superveniens per le sanzioni: la Corte ha disposto che la questione sia riesaminata dal giudice del rinvio
Massime di principio
- La Corte richiede una motivazione chiara e congrua quando la CTR afferma l'antieconomicità di operazioni infragruppo: non è sufficiente un richiamo generico ad errori contabili o a contatti intra-gruppo; va spiegato perché tali circostanze legittimano la ripresa a tassazione
- L'omessa pronuncia su una specifica domanda della parte può configurare vizio rilevante ai sensi dell'art.360 c.p.c. e comportare la cassazione per omissione di decisione
- Nelle triangolazioni e nelle operazioni disciplinate dall'art.58 d.l. 331/1993 occorre provare che l'operazione fosse, fin dall'origine, finalizzata al trasporto a cessionario estero: la documentazione e la rappresentazione contrattuale devono riflettere questa volontà comune
- Per le detrazioni IVA e per la deducibilità dei costi (leasing, management fees) il giudice deve valutare la correlazione materiale e documentale tra costo e ricavi e la concreta utilizzazione dei beni o servizi nella produzione di reddito; l'assenza di documentazione può giustificare la ripresa, ma il giudice deve motivarlo esplicitamente
- La reinoltro in sede di rinvio può comportare la valutazione di effetti normativi sopravvenuti (ius superveniens) sulle sanzioni; tale questione va decisa dal giudice di merito di rinvio
- Nel contenzioso tributario la Corte di Cassazione annulla e rinvia se la decisione d'appello non espone le ragioni del rigetto delle censure dell'ente impositore o del contribuente in modo comprensibile e decisivo per la controversia
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