Cassazione Civile, Sentenza n. 5874/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamenti fiscali per gli anni 2005-2006: 1) contestata omessa dichiarazione di ricavi per il mancato riaddebito dei costi relativi al distacco di personale presso la controllata Firenze Convention Bureau; 2) mancata applicazione dell'IVA sui corrispettivi derivanti dal rimborso dei costi del personale distaccato; 3) non inerenza (e non deducibilità/detrazione IVA) dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di via Perfetti Ricasoli in relazione ad acquisto e successiva locazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (riguardante l'omessa dichiarazione di ricavi), ritenendo che il mancato riaddebito, in assenza di pagamento da parte della distaccataria, non si traduce automaticamente in ricavi non dichiarati. Ha invece accolto il secondo motivo principale (riguardante l'IVA sul riaddebito parziale), censurando la sentenza della Commissione regionale perché in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. C-94/19 San Domenico Vetraria): i rimborsi relativi al distacco di personale sono imponibili se sussiste un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo coincida con il costo. Quanto al ricorso incidentale di Firenze Fiera contro la sentenza, la Cassazione lo ha in massima parte rigettato o dichiarato inammissibile (i motivi relativi all'antieconomicità dell'acquisto e alla non inerenza delle spese per la ristrutturazione sono stati valutati dal giudice del gravame e ritenuti fondati nel loro ambito); la Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 85, d.P.R. n. 917/1986
"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa"
La Corte ha richiamato che i corrispettivi per prestazioni di servizi rientrano nella nozione di ricavo; tuttavia, l'omesso riaddebito non genera ricavi non dichiarati se non vi è stato alcun pagamento da parte della distaccataria.
art. 109, TUIR; art. 11, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
Citate dall'Agenzia per sostenere l'obbligo di computare i costi non riaddebitati tra i componenti positivi di reddito; la Corte ha ritenuto che tale censura non aderisse al thema decidendum e non fosse idonea a provare l'omessa dichiarazione di ricavi oggetto del giudizio.
art. 8, comma 35, legge n. 67/1988
Norma nazionale che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei distacchi o prestiti di personale quando vi era solo rimborso del costo. La Corte ha ritenuto tale disciplina non compatibile con il diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia quando sussiste corrispettività.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 3, 4 e 19
Richiamati per definire la prestazione di servizi e i criteri di detraibilità dell'IVA: l'IVA si applica alle prestazioni onerose e la detraibilità richiede la comprovata inerenza e strumentalità delle operazioni rispetto all'attività esercitata.
Sesta Direttiva 77/388/CEE (art. 2, punto 1) e Direttiva 2006/112/CE (art. 168); sentenza Corte di Giustizia C-94/19 (San Domenico Vetraria, 11/03/2020)
"...deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale ... nella specie proprio la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35..."
La Corte di Cassazione ha applicato la pronuncia CJEU: quando il distacco o prestito di personale comporta un nesso di corrispettività tra servizio e somma ricevuta (anche se il corrispettivo corrisponde al solo costo), la prestazione è onerosa e soggetta a IVA; pertanto la deroga nazionale non può escluderne l'imponibilità.
art. 102 e art. 109, d.P.R. n. 917/1986 (richiamati nel ricorso incidentale)
Richiamati in relazione alla deducibilità dei costi: la Corte ribadisce che la deducibilità richiede l'accertamento della strumentalità dei costi rispetto all'attività effettiva dell'impresa, onere della prova a carico del contribuente.
Massime di principio
- Il rimborso dei costi per il distacco di personale costituisce, se sussiste un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, un corrispettivo per una prestazione di servizi soggetta a IVA anche quando l'importo coincide con il solo costo sostenuto.
- Il mancato riaddebito di costi da parte del distaccante non implica automaticamente la sussistenza di ricavi non dichiarati a fini delle imposte dirette: senza effettivo pagamento da parte della distaccataria non puo' essere imputato un ricavo al distaccante.
- Per poter detrarre l'IVA sugli acquisti o dedurre i costi ai fini delle imposte dirette è necessario provare la concreta inerenza e la strumentalità dei beni o servizi all'attività aziendale effettiva o programmata; la mera qualità societaria non è sufficiente.
- Operazioni giudicate "antieconomiche" possono comportare la negazione della rilevanza fiscale dei relativi costi e investimenti, incidendo sulla deducibilità e sulla detraibilità dell'IVA.
- Il contribuente ha l'onere di fornire elementi obiettivi che confermino l'intenzione e la destinazione d'uso aziendale del bene o servizio (piano gestionale, contratti, uso effettivo) per ottenere detrazioni o deduzioni.
- In sede di cassazione è necessario attenersi al thema decidendum: non è ammessa una trasformazione della domanda (es. spostare il rilievo da ricavi omessi a indebita deduzione di costi) rispetto all'oggetto del giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5946/2022 del 23/02/2022
- Sentenza civile · 23 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5969/2022 del 23/02/2022
- Sentenza civile · 23 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6029/2022 del 23/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5690/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5691/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5692/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →