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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5969/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello della contribuente avverso l'avviso di accertamento IVA 2009: l'Amministrazione contestava la non imponibilita' IVA delle cessioni di carburante a natanti da diporto per uso non privato, rilevando plurime carenze contabili e documentali (mancata tenuta del registro di carico/scarico, mancata compilazione dei "memorandum", mancata tenuta del libretto di controllo), oltre a dedotte eccezioni pregiudiziali (mancata consegna del verbale prodromico, permanenza degli accertatori oltre il termine previsto dall'art. 12 comma 5 legge 212/2000, decadenza/prescrizione). La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione IVA richiamata (art. 8-bis DPR 633/1972 lett. d) non trova applicazione senza la prova dei requisiti e che le prescrizioni di normativa secondaria (DM 16/11/1995 n. 577) sono vincolanti per i distributori: la mancata tenuta del registro, dei memorandum e del libretto di controllo ha impedito alla contribuente di dimostrare il diritto alla non imponibilita'. Le eccezioni pregiudiziali sono state ritenute infondate dalla CTR e la Cassazione non ha accolto i motivi procedurali, rilevando inoltre che la questione dell'omesso esame di fatti decisivi e' improponibile per effetto della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.). Le censure sul principio di proporzionalita' e sul presunto "bis in idem" in relazione a sanzioni amministrative e penali sono state giudicate infondate, ribadendo che le sanzioni tributarie sono di natura amministrativa e che l'accertamento impositivo per il recupero dell'imposta non costituisce duplicazione penalmente rilevante nella fattispecie. Per questi motivi il ricorso e' stato respinto; nulla per le spese a causa della tardiva costituzione dell'Agenzia

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 8-bis

    Sono assimilate alle cessioni all'esportazione... lett. d) ... le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento

    La Corte ha ritenuto che la norma, pur rendendo non imponibili determinate forniture, esclude le "unità da diporto" di cui alla L. 11/2/1971 n.50 e richiede la prova dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione

  • L. 11/02/1971 n. 50, art. 1

    Definizioni di "unita' da diporto", "nave da diporto", "imbarcazione da diporto", "natante da diporto"

    Utilizzata per definire la tipologia di natante esclusa dall'assimilazione di cui all'art. 8-bis e per delineare i limiti dell'agevolazione

  • DM 16/11/1995 n. 577, art. 4

    L'esercente l'impianto... deve tenere un apposito registro di carico e scarico... e compilare un apposito "memorandum" per i rifornimenti; il libretto di controllo deve essere tenuto a bordo dalle imbarcazioni

    La Corte ha considerato obbligatorie le prescrizioni regolamentari: la mancata tenuta del registro, dei memorandum e del libretto di controllo impedisce alla contribuente di dimostrare il diritto all'agevolazione IVA

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato come principio: l'onere della prova di fatti che legittimano l'esenzione grava sul soggetto che la invoca (qui, il contribuente)

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    (norma citata riguardo alla "doppia conforme")

    La Corte ha ritenuto che, essendo il giudizio di merito caratterizzato da pronuncia doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso che deduce l'omesso esame di fatti decisivi e' improponibile ai sensi di tale disciplina

  • D.lgs. n. 471/1997 e D.lgs. n. 472/1997

    (citati in relazione alla natura delle sanzioni tributarie)

    Usati per affermare che le sanzioni tributarie sono di natura amministrativa e non penal-penale, con conseguente ricaduta sulla non applicabilita' automatica del divieto del "bis in idem" nella fattispecie

  • Direttiva UE 2003/96/CE

    (richiamata tramite giurisprudenza in relazione all'interpretazione dell'esenzione)

    Richiamata per sostenere che le disposizioni nazionali andrebbero interpretate conformemente al diritto UE; la Corte ha fatto riferimento a precedente giurisprudenza secondo cui l'onere probatorio spetta al soggetto che invoca l'esenzione

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 5

    (citata in relazione alla durata della presenza degli accertatori presso la sede)

    L'eccezione relativa a eventuale permanenza oltre il termine e' stata avanzata ma ritenuta infondata dal giudice di merito e non accolta in cassazione

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    (menzionato nel dispositivo in tema di contributo unificato)

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Il contribuente che invoca una non imponibilita' IVA o altra agevolazione fiscale ha l'onere della prova: senza la documentazione richiesta dalle norme secondarie (es. registro, memorandum, libretto di controllo) l'agevolazione non puo' essere riconosciuta
  • Le previsioni regolamentari (come il DM 577/1995) che impongono obblighi formali ai distributori di carburante sono vincolanti e la loro inosservanza giustifica l'accertamento
  • Se il giudizio di merito presenta una "doppia conforme" (prima e secondo grado allineati), talune censure in cassazione (es. omissione di esame di fatti decisivi) possono essere improponibili per effetto dell'art. 348-ter c.p.c.
  • Le contestazioni sul principio di proporzionalita' dell'atto impositivo e sul "bis in idem" devono distinguere tra sanzioni amministrative tributarie e sanzioni penali: la semplice richiesta di recupero dell'imposta non costituisce di per sé duplicazione penal-penale
  • In controversie relative ad agevolazioni con profili comunitari, occorre tener conto della giurisprudenza europea: pero' la conformita' al diritto UE non solleva l'onere probatorio del contribuente rispetto alle prescrizioni nazionali e secondarie
  • In situazioni analoghe e' opportuno prevenire il contenzioso documentando scrupolosamente le operazioni agevolate (tenuta dei registri, memorandum numerati, libretto di controllo autenticato), onde evitare che l'Amministrazione possa legittimamente disconoscere l'agevolazione

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