Cassazione Civile, Sentenza n. 5692/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la decisione del giudice d'appello per aver negato il diritto dell'Amministrazione ad applicare gli interessi sulle somme dovute dalla contribuente per il periodo di sospensione cautelare della pretesa tributaria disposta dall'autorità giudiziaria. La questione centrale è se, e in quale misura, gli interessi maturino durante la sospensione giudiziale; il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 c.c., 39 comma 2 del d.P.R. n.602/1973, nonché degli artt. 47 (commi 1, 7 e 8‑bis) del d.lgs. n.546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio di diritto secondo cui l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall'interpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n.546/1992 e dal principio generale dell'art. 1282 c.c.; la novella introdotta dal comma 8‑bis (d.Lgs. 24/9/2015, n.156) ha inciso solo sulla misura del tasso da applicare e non ha escluso la maturazione degli interessi durante la sospensione giudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con pronuncia sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1282 cod. civ.
Principio generale per cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge o titolo; la Corte lo utilizza per fondare la pretesa dell'Amministrazione agli interessi anche durante la sospensione giudiziale.
d.P.R. n.602 del 1973, art. 29 comma 2
"sulle somme il cui pagamento è sospeso e che risultano dovute a seguito della sentenza della CTP si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo"
Citato come riferimento alla disciplina degli interessi in caso di sospensione, posto che la norma fissa un tasso per talune ipotesi di sospensione; la Corte distingue tra applicabilità della norma (tasso) e la base giuridica della maturazione degli interessi.
d.P.R. n.602 del 1973, art. 39 comma 2
Riferimento alla sospensione amministrativa e alla disciplina degli effetti della sospensione amministrativa sugli interessi; utilizzato per parificare, dopo la novella, il tasso della sospensione cautelare a quello amministrativo.
d.lgs. n.546 del 1992, art. 47 comma 7
"gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado"
La Corte ricorda che la cessazione degli effetti della sospensione non impedisce il recupero degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, poiché la sospensione non sterilizza automaticamente gli accessori del credito.
d.lgs. n.546 del 1992, art. 47 comma 8‑bis
"durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa"
La disposizione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è stata interpretata come norma che uniforma la misura del tasso applicabile (pari al tasso della sospensione amministrativa) ma non come norma che introduce ex novo la maturazione degli interessi durante la sospensione giudiziale.
d.Lgs. 24 settembre 2015, n.156, art. 9 comma 1 lett. r) n.4
Norma che ha introdotto il comma 8‑bis nell'art. 47 del d.lgs. n.546/1992; la Corte osserva che tale novella incide sulla misura dell'interesse ma non sulla natura della maturazione degli interessi durante la sospensione giudiziale.
Massime di principio
- La sospensione giudiziale della pretesa tributaria non impedisce, di per sé, la maturazione degli interessi: questi possono essere richiesti dall'Amministrazione sulla base del principio generale dell'art.1282 c.c.
- L'art.47 del d.lgs. n.546/1992 va interpretato nel senso che la cessazione degli effetti della sospensione alla pubblicazione della sentenza non esclude il recupero degli interessi maturati durante la sospensione.
- La novella introdotta dal comma 8‑bis (d.Lgs. n.156/2015) ha funzione di parificare la misura del tasso (rendendolo uguale a quello della sospensione amministrativa) e non di sancire ex novo la maturazione degli interessi durante la sospensione cautelare.
- In un contenzioso su cartelle di pagamento, la pretesa degli interessi può fondarsi direttamente sulla liquidità ed esigibilità del credito e sul principio legale; non è sempre necessaria una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati durante la sospensione.
- Nelle impugnazioni, valutare sia la disciplina temporale (se la sospensione è anteriore o successiva all'entrata in vigore delle modifiche normative) sia il diverso rilievo tra la base giuridica della maturazione degli interessi e la determinazione della loro misura.
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