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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08316/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società operante nel settore degli apparecchi elettronici da gioco e, per trasparenza, dei soci, con recupero di maggiori IVA, IRAP e imposte sui redditi in relazione a costi ritenuti indebitamente dedotti e ricavi asseritamente non contabilizzati. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio non avesse preso in debita considerazione le osservazioni presentate al PVC e che, comunque, la mancata instaurazione del contraddittorio comportasse l'invalidità degli avvisi anche per le imposte non armonizzate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: da un lato ha denunciato falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che nell'avviso di accertamento vi era invece una specifica e argomentata risposta alle osservazioni del contribuente, tanto da averle in parte condivise; dall'altro ha richiamato la giurisprudenza che esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, contestando l'estensione dell'annullamento a IRAP e imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che dall'avviso di accertamento risultava che l'Ufficio aveva effettivamente esaminato nel merito le osservazioni presentate dal contribuente il 2 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, arrivando persino a condividerne in parte il contenuto con riferimento a taluni rilievi. Ne ha tratto la conseguenza che era erronea la statuizione della CTR secondo cui il contraddittorio non sarebbe stato rispettato per omessa considerazione delle osservazioni. La Corte ha inoltre richiamato, in via di principio, che per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto, ma nella specie era comunque stato concretamente assicurato tramite la memoria difensiva presentata dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro di censura per falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È la norma sul contraddittorio endoprocedimentale dopo accessi, ispezioni e verifiche; la Corte afferma che, nella specie, le osservazioni del contribuente sono state effettivamente considerate dall'Ufficio, sicché la violazione non sussiste.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente come norma dello Statuto del contribuente, insieme all'art. 12, comma 7, nel contesto delle garanzie procedimentali.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Evocati come canoni di interpretazione dell'atto, nel giudizio sulla lettura dell'avviso di accertamento e delle sue motivazioni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente riportato nel testo come oggetto diretto della decisione, ma la vicenda richiama il tema dell'onere del contribuente di dedurre in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale è soddisfatto quando l'Amministrazione finanziaria abbia effettivamente preso posizione sulle osservazioni del contribuente, anche senza formule sacramentali, purché sia garantita una concreta possibilità di interlocuzione.
  • In tema di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra non essere pretestuose; la verifica della lesione deve essere concreta.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo preveda.
  • Quando l'atto impositivo dimostri di aver considerato le memorie difensive del contribuente, non è fondato annullarlo per asserita omessa valutazione delle osservazioni al PVC.
  • La censura sulla violazione del contraddittorio non può essere accolta se dagli atti risulta che l'Ufficio ha in parte condiviso le deduzioni del contribuente, rideterminando la pretesa erariale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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