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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’opposizione, proposta davanti al Giudice di pace, avverso una cartella esattoriale relativa a un verbale per violazione del codice della strada elevato da Roma Capitale. La destinataria sosteneva che il verbale presupposto non le fosse stato validamente notificato perché la notifica sarebbe avvenuta a un indirizzo diverso dalla sua residenza: secondo la ricorrente, il civico indicato sulla raccomandata informativa e sul piego era errato e l’avviso sarebbe stato immesso nella cassetta postale di un numero civico diverso. Respinta l’opposizione in primo grado e poi anche l’appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente connessi: violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 160 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo che la notifica del verbale era nulla perché non eseguita secondo le formalità previste per la persona da ricercare presso la residenza corretta e perché l’avviso non era stato depositato al giusto indirizzo; inoltre contestava la valutazione delle prove e l’uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati i motivi perché, dagli atti richiamati nella decisione, risultava che l’ufficiale notificatore si era recato all’indirizzo corretto della ricorrente, aveva dato atto della temporanea assenza e aveva eseguito le formalità previste per l’irreperibilità relativa, con successivo invio della raccomandata informativa. L’eventuale erronea indicazione del civico sulla raccomandata integrativa è stata considerata ininfluente, poiché non smentisce l’accertamento, da ritenersi insindacabile se non con querela di falso, che la notifica iniziale sia stata compiuta al corretto indirizzo. La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio; analogamente, la doglianza sulle presunzioni è stata disattesa perché la decisione non si fondava su un ragionamento presuntivo, ma sull’accertamento delle formalità notificatorie compiute. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la ricerca del destinatario presso la casa di abitazione non sarebbe stata correttamente eseguita; la Corte esclude la violazione perché la notifica risulta effettuata all’indirizzo corretto e con le formalità di legge

  • art. 140 c.p.c.

    invocato per contestare il deposito dell’avviso e le modalità della notifica; la Corte ritiene che le formalità risultino adempiute e che l’eventuale errore nel civico della raccomandata sia irrilevante

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della notifica per mancata osservanza delle disposizioni sulla consegna della copia; la Corte non ravvisa alcun vizio notificatorio

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non è configurabile quando si contesta la mera valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è deducibile per censurare il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte esclude che la decisione si fondi su una presunzione censurabile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte osserva che il ragionamento decisorio è fondato sull’accertamento delle formalità notificatorie, non su una presunzione

  • art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982, n. 890

    applicato per ritenere perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa non ritirata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita con le forme dell’irreperibilità relativa, l’accertamento del notificatore circa la ricerca del destinatario presso il corretto indirizzo e il compimento delle formalità di legge è, di regola, insindacabile in cassazione se non mediante querela di falso, quando si intenda contestare la veridicità dell’attestazione contenuta nella relata o negli atti notificatori.
  • L’errore materiale nell’indicazione del civico sulla raccomandata informativa o sul piego non determina nullità della notificazione quando risulti che l’accesso iniziale è stato eseguito all’indirizzo corretto e che l’avviso è stato lasciato presso la residenza del destinatario.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è invece un mezzo per rimettere in discussione il mero apprezzamento del materiale probatorio.
  • Le censure in tema di presunzioni non possono essere accolte quando la decisione di merito non si fonda su un ragionamento presuntivo, ma su un accertamento normativo e documentale delle formalità processuali compiute.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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