Cassazione Civile, Ordinanza n. 28772/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società ricorrente per ottenere la restituzione di euro 50.151,58, somma che assumeva di avere corrisposto in esecuzione di una sentenza poi riformata. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo non provato, sulla base dell'istruttoria, che la società avesse effettivamente versato alcunché in esecuzione di quella decisione. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse tratto dagli elementi indiziari acquisiti la prova dell'avvenuta percezione delle somme da parte della controparte e che il ragionamento presuntivo fosse stato erroneamente svilito o non valorizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge in tema di presunzioni e prove, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto storico e del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi, così come la valutazione complessiva del materiale presuntivo, appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo per effettiva falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nei ristretti limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Riguarda la prova per presunzioni; la Corte ribadisce che la sua applicazione attiene alla valutazione del fatto noto da cui inferire il fatto ignoto, ma la critica non può risolversi in una richiesta di diversa ricostruzione del merito.
La falsa applicazione sussiste solo se il giudice di merito fonda la presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza; non basta contestare la plausibilità dell'inferenza o proporne una diversa.
La sua violazione non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori da parte della Cassazione.
La censura non è ammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore sul valore legale della prova.
Il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se maschera una richiesta di riesame del fatto.
Richiamato solo per la procedura camerale e la proposta del relatore.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché l'accertamento dell'esistenza di un versamento o di altro fatto storico è riservato al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente dolersi del diverso apprezzamento degli indizi o proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo non investe la mera plausibilità della ricostruzione fattuale, ma solo l'eventuale errore di sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma legale della prova presuntiva.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se, al di là dell'etichetta formale, mira soltanto a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito.
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