Sentenza del 05/06/2015 n. 11658 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Bologna ha impugnato per cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano escluso l'assoggettamento a ICI di alcune aree acquistate da TAV S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Il Comune sosteneva che la natura edificabile dovesse desumersi dalla classificazione del Piano Regolatore Generale, nonostante il vincolo di destinazione pubblica, e contestava inoltre la motivazione sulla concreta inedificabilità e la mancata valutazione del valore venale delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato, nel caso concreto, l'esclusione dell'ICI. Ha precisato che, in linea generale, la qualificazione dell'area nel PRG è sufficiente a determinarne la natura edificabile ai fini ICI; tuttavia, nel caso specifico, la CTR aveva accertato in fatto che la destinazione edificatoria era stata successivamente eliminata da un provvedimento amministrativo e che le aree erano concretamente vincolate alla realizzazione della linea ferroviaria, in larga parte già realizzata. Il Comune non aveva censurato adeguatamente tale accertamento di fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Disciplina il presupposto dell'ICI; la Corte lo considera insieme alle altre disposizioni per stabilire l'assoggettabilità delle aree.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera b
L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
In via generale, la classificazione urbanistica nel PRG determina la natura edificabile dell'area ai fini ICI, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi. I vincoli di destinazione possono però incidere sul valore venale e, se rendono concretamente inesistente la capacità edificatoria, assumere rilievo decisivo nel caso concreto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
La base imponibile delle aree edificabili è collegata al valore venale in comune commercio; tale valore deve riflettere l'effettiva attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri di urbanizzazione.
Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area edificabile rilevante ai fini ICI, collegandola alla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Conferma che l'edificabilità fiscale deve essere valutata sulla base della classificazione urbanistica dell'area nel PRG, ferma la necessità di considerare i limiti concreti alla sua utilizzazione nella quantificazione del valore.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f
Richiamato con riferimento alla possibilità per il Comune di riconoscere rimborsi o agevolazioni secondo la propria potestà regolamentare.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune, tra cui violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia.
Codice di procedura civile, art. 112
È stato invocato per lamentare l'omessa pronuncia sul valore venale dell'area; la censura non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la classificazione di un terreno come edificabile nel PRG costituisce normalmente il criterio principale per stabilire l'assoggettabilità all'imposta.
- Un vincolo di destinazione pubblica o infrastrutturale non elimina automaticamente la natura edificabile fiscale dell'area, ma può ridurne significativamente il valore venale e quindi la base imponibile.
- Occorre distinguere tra vincolo generale di inedificabilità assoluta, che può escludere la natura edificabile, e vincolo di destinazione a un'opera pubblica, che normalmente incide soprattutto sul valore.
- La concreta situazione dell'area può tuttavia prevalere sulla classificazione astratta del PRG quando un successivo provvedimento amministrativo abbia effettivamente eliminato la possibilità edificatoria e il giudice di merito lo abbia accertato.
- In sede di cassazione, un accertamento di fatto sulla concreta inedificabilità non adeguatamente censurato resta fermo e può determinare il rigetto del ricorso.
- Anche quando l'area è fiscalmente edificabile, la base imponibile deve essere determinata considerando l'effettiva attualità delle potenzialità edificatorie, lo stato di attuazione dei vincoli, la destinazione concreta e gli eventuali costi o oneri necessari.
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