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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21030/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra la proprietaria di un appartamento con giardino annesso in un edificio condominiale, il condominio e un vicino confinante. In primo grado la proprietaria aveva ottenuto l'accertamento della proprietà esclusiva del giardino, del relativo sottosuolo e del muro di confine, nonché la declaratoria di estinzione per non uso ultraventennale di una servitù di scolo delle acque piovane provenienti da fondi vicini e l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù attiva di scarico a suo favore. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il sottosuolo del giardino fosse condominiale e che non vi fosse estinzione né usucapione della servitù di scarico, ordinando il ripristino della tubatura e la rimozione dello scavo. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 112, 329, 345 c.p.c. e 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato interno sulla proprietà esclusiva del giardino, non specificamente contestata in appello dal condominio; 2) violazione degli artt. 1117, 840, 2909 c.c. e 9 l. n. 122/1989 sulla proprietà esclusiva del sottosuolo per rapporto pertinenziale; 3) violazione degli artt. 1027 e 840 c.c. sulla proprietà esclusiva del sottosuolo per la presenza della condotta di scarico; 4) violazione degli artt. 840, 2043, 2056 e 2058 c.c. sulla condanna al ripristino integrale del terrapieno e del giardino; 5) violazione degli artt. 2909 e 2946 c.c. sulla condanna al ripristino della tubatura; 6) violazione degli artt. 1075 e 2909 c.c. sulla riforma dell'accertamento di estinzione della servitù per non uso; 7) violazione degli artt. 1117, 840, 887 c.c. e 30 d.lgs. n. 285/1992 sulla proprietà condominiale del muro di contenimento. La Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che il condominio in appello non aveva mai chiesto l'accertamento della proprietà comune dell'intero sottosuolo del giardino, ma solo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di scarico e di altre servitù a favore del condominio; pertanto la Corte territoriale aveva pronunciato oltre i limiti della domanda e senza corretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, confondendo proprietà e servitù. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i fatti tenendo conto del giudicato e del reale contenuto dell'appello, nonché della mancata esecuzione della precedente sentenza del Pretore che aveva ordinato il ripristino della tubatura, ai fini dell'eventuale estinzione per non uso della servitù. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la Corte territoriale aveva attribuito al condominio una domanda di accertamento della proprietà condominiale del sottosuolo non effettivamente proposta, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omettendo di considerare il corretto oggetto del gravame, che riguardava solo la servitù di scarico. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda e valutare anche l'eventuale estinzione della servitù per non uso, tenendo conto della mancata esecuzione della sentenza pretorile del 1984.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire una domanda diversa o pronunciarsi su un bene della vita non richiesto dalle parti.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti delle domande ed eccezioni proponibili in appello.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno o esterno preclude la rimessione in discussione delle statuizioni non impugnate o già coperte da giudicato.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato ai fini della dedotta comunione di parti dell'edificio e del relativo sottosuolo.

  • art. 840 c.c.

    richiamato in tema di estensione della proprietà al sottosuolo e agli spazi sovrastanti nei limiti dell'interesse del proprietario.

  • art. 9 L. n. 122 del 1989

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti tra proprietà esclusiva e spazi sottostanti o accessori.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per la nozione di servitù prediale e per la distinzione tra proprietà del fondo e diritto di servitù.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base della domanda risarcitoria/di ripristino, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalla ricorrente ai fini della quantificazione del danno, ma non trattato nel merito.

  • art. 2058 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento in forma specifica/ripristino.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato con riguardo al termine ordinario di prescrizione, in relazione alla domanda sulla tubatura.

  • art. 1075 c.c.

    richiamato in tema di estinzione della servitù per non uso.

  • art. 887 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al muro di contenimento o di confine.

  • art. 30 d.lgs. n. 285 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di opere e distanze connesse al muro di contenimento, senza esame nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Il giudice di appello non può attribuire al gravame un oggetto diverso da quello effettivamente devoluto: se l'appellante contesta solo l'esistenza o l'attualità di una servitù, il giudice non può trasformare la controversia in un accertamento della proprietà del bene gravato.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando la decisione si fonda su una domanda o su un petitum non formulato dalla parte, oppure quando non si distingue tra diritti di proprietà e diritti reali minori, come la servitù.
  • La presenza di una condotta o di un'opera nel sottosuolo di un bene non basta, da sola, a dimostrare la proprietà comune del sottosuolo: può al più costituire indizio dell'esistenza di una servitù o di un diverso diritto reale limitato.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per vizio di ultra/extra petizione o per erronea qualificazione del devolutum, i motivi ulteriori che presuppongono la decisione cassata restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la lite alla luce dell'esatto contenuto delle domande e delle impugnazioni.
  • Ai fini dell'estinzione della servitù per non uso occorre accertare in fatto l'effettiva mancata utilizzazione del diritto nel periodo utile, tenendo conto anche dell'eventuale mancata esecuzione di precedenti pronunce che avevano imposto il ripristino dell'opera funzionale all'esercizio della servitù.

Come è indicizzato

MaterieProprietàServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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