Sentenza del 20/09/2021 n. 1020 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Rendita catastale - Attribuzione rendita presunta - Provvedimento - Irrogazione di sanzioni - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 104201700XXX per €1.989,66 relativa a contributi speciali catastali, sanzioni e oneri accessori derivanti da tre avvisi di accertamento che attribuivano rendita presunta. La ricorrente contestava che, sebbene l'art. 19 del D.L. 78/2010 legittimi l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e l'addebito degli oneri, la stessa norma non consente che con il medesimo provvedimento venissero irrogate sanzioni e liquidati tributi speciali; inoltre si censurava la circolare dell'Agenzia del Territorio n.7/2001 nella parte in cui indicava che con l'avviso di accertamento si debbano irrogare sanzioni e liquidare tributi e oneri.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione della C.T.P. che aveva accolto il ricorso. Il giudice ha rilevato che la procedura semplificata prevista (richiamata anche quale Art. 2-Sbis Legge 10/2011) riguarda esclusivamente l'atto di attribuzione della rendita presunta e non può essere estesa alla liquidazione e all'irrogazione di tributi speciali e sanzioni, i quali devono rispettare le garanzie di preventiva comunicazione/notifica personale previste da norme come l'art.60, comma 1, del D.P.R. 600/1973, l'art.6, comma 1, della Legge 212/2000 e l'art.74 della Legge 342/2000. È stata quindi esclusa la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni con il medesimo provvedimento di attribuzione della rendita presunta, per violazione del principio di legalità e tassatività; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in €500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Autorizza l'Agenzia del Territorio ad attribuire rendita presunta e addebitare gli oneri sostenuti per l'attribuzione d'ufficio, ma non conferisce il potere di irrogare sanzioni o liquidare tributi speciali con lo stesso provvedimento.
La procedura semplificata richiamata si riferisce esclusivamente agli atti di attribuzione della rendita e non estende la possibilità di liquidare tributi o irrogare sanzioni senza le garanzie procedurali ordinarie.
Art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973
Imposta obblighi di comunicazione/notifica personale per atti di liquidazione tributaria, garanzia che deve essere rispettata anche per tributi speciali derivanti da procedure catastali.
Art. 6, comma 1, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Garantisce diritti di informazione e di tutela procedurale del contribuente; atti che incidono su posizioni soggettive richiedono il rispetto di tali garanzie.
Prevede specifiche modalità di notificazione/comunicazione che devono accompagnare atti di accertamento e liquidazione; non possono essere eluse tramite procedura semplificata per l'attribuzione della rendita.
Principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative: non è possibile irrogare sanzioni se la legge non le prevede espressamente per il caso in esame.
Circolare Agenzia del Territorio n.7/2001
La circolare che indicava l'irrogazione di sanzioni e la liquidazione contestuale con l'avviso di accertamento non può estendere poteri sanzionatori non previsti dalla legge; la sua interpretazione è stata ritenuta non conforme ai principi normativi sopra richiamati.
Massime di principio
- L'attribuzione d'ufficio della rendita presunta ai sensi dell'art.19 D.L.78/2010 può essere effettuata con procedura semplificata, ma questa semplificazione riguarda soltanto l'accertamento catastale della rendita e l'addebito degli oneri specificamente previsti dalla norma.
- La liquidazione di tributi speciali e l'irrogazione di sanzioni richiedono un autonomo procedimento di accertamento/liquidazione con le ordinarie garanzie di notifica e comunicazione previste dalla normativa tributaria; non possono essere decise insieme, nel medesimo atto di attribuzione della rendita, se la legge non lo consente espressamente.
- Le amministrazioni non possono estendere per via interpretativa o con circolari i poteri sanzionatori oltre quanto stabilito dalla legge: le sanzioni devono avere base normativa chiara e tassativa (principio di legalità).
- Il contribuente può impugnare cartelle e avvisi che combinino attribuzione di rendita presunta e sanzioni/tributi speciali, prospettando l'illegittimità delle sanzioni per difetto di competenza normativa o per vizi di notifica; i giudici tributari possono annullare le sanzioni se manca la base legale o le garanzie procedurali.
- Per gli enti impositori: quando si intende applicare oneri, tributi o sanzioni connessi a procedure catastali, è consigliabile separare gli atti (attribuzione della rendita vs. liquidazione/sanzione) e rispettare le notifiche previste dalla legge per evitare l'annullamento.
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