Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/09/2021 n. 1020 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Catasto - Rendita catastale - Attribuzione rendita presunta - Provvedimento - Irrogazione di sanzioni - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 104201700XXX per €1.989,66 relativa a contributi speciali catastali, sanzioni e oneri accessori derivanti da tre avvisi di accertamento che attribuivano rendita presunta. La ricorrente contestava che, sebbene l'art. 19 del D.L. 78/2010 legittimi l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e l'addebito degli oneri, la stessa norma non consente che con il medesimo provvedimento venissero irrogate sanzioni e liquidati tributi speciali; inoltre si censurava la circolare dell'Agenzia del Territorio n.7/2001 nella parte in cui indicava che con l'avviso di accertamento si debbano irrogare sanzioni e liquidare tributi e oneri.

La decisione

La Commissione ha confermato la decisione della C.T.P. che aveva accolto il ricorso. Il giudice ha rilevato che la procedura semplificata prevista (richiamata anche quale Art. 2-Sbis Legge 10/2011) riguarda esclusivamente l'atto di attribuzione della rendita presunta e non può essere estesa alla liquidazione e all'irrogazione di tributi speciali e sanzioni, i quali devono rispettare le garanzie di preventiva comunicazione/notifica personale previste da norme come l'art.60, comma 1, del D.P.R. 600/1973, l'art.6, comma 1, della Legge 212/2000 e l'art.74 della Legge 342/2000. È stata quindi esclusa la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni con il medesimo provvedimento di attribuzione della rendita presunta, per violazione del principio di legalità e tassatività; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in €500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Art. 19 D.L. 78/2010

    Autorizza l'Agenzia del Territorio ad attribuire rendita presunta e addebitare gli oneri sostenuti per l'attribuzione d'ufficio, ma non conferisce il potere di irrogare sanzioni o liquidare tributi speciali con lo stesso provvedimento.

  • Art. 2-Sbis Legge 10/2011

    La procedura semplificata richiamata si riferisce esclusivamente agli atti di attribuzione della rendita e non estende la possibilità di liquidare tributi o irrogare sanzioni senza le garanzie procedurali ordinarie.

  • Art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973

    Imposta obblighi di comunicazione/notifica personale per atti di liquidazione tributaria, garanzia che deve essere rispettata anche per tributi speciali derivanti da procedure catastali.

  • Art. 6, comma 1, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Garantisce diritti di informazione e di tutela procedurale del contribuente; atti che incidono su posizioni soggettive richiedono il rispetto di tali garanzie.

  • Art. 74, Legge 342/2000

    Prevede specifiche modalità di notificazione/comunicazione che devono accompagnare atti di accertamento e liquidazione; non possono essere eluse tramite procedura semplificata per l'attribuzione della rendita.

  • Art. 1, Legge 689/1981

    Principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative: non è possibile irrogare sanzioni se la legge non le prevede espressamente per il caso in esame.

  • Circolare Agenzia del Territorio n.7/2001

    La circolare che indicava l'irrogazione di sanzioni e la liquidazione contestuale con l'avviso di accertamento non può estendere poteri sanzionatori non previsti dalla legge; la sua interpretazione è stata ritenuta non conforme ai principi normativi sopra richiamati.

Massime di principio

  • L'attribuzione d'ufficio della rendita presunta ai sensi dell'art.19 D.L.78/2010 può essere effettuata con procedura semplificata, ma questa semplificazione riguarda soltanto l'accertamento catastale della rendita e l'addebito degli oneri specificamente previsti dalla norma.
  • La liquidazione di tributi speciali e l'irrogazione di sanzioni richiedono un autonomo procedimento di accertamento/liquidazione con le ordinarie garanzie di notifica e comunicazione previste dalla normativa tributaria; non possono essere decise insieme, nel medesimo atto di attribuzione della rendita, se la legge non lo consente espressamente.
  • Le amministrazioni non possono estendere per via interpretativa o con circolari i poteri sanzionatori oltre quanto stabilito dalla legge: le sanzioni devono avere base normativa chiara e tassativa (principio di legalità).
  • Il contribuente può impugnare cartelle e avvisi che combinino attribuzione di rendita presunta e sanzioni/tributi speciali, prospettando l'illegittimità delle sanzioni per difetto di competenza normativa o per vizi di notifica; i giudici tributari possono annullare le sanzioni se manca la base legale o le garanzie procedurali.
  • Per gli enti impositori: quando si intende applicare oneri, tributi o sanzioni connessi a procedure catastali, è consigliabile separare gli atti (attribuzione della rendita vs. liquidazione/sanzione) e rispettare le notifiche previste dalla legge per evitare l'annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.