Sentenza del 20/09/2021 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cartella esattoriale - Detrazione per coniuge - Liquidazione ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973 - Instaurazione del contraddittorio - Comunicazione dell'Ufficio impositore - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di rettifica degli imponibili connessa alla detrazione per coniuge, contestando la liquidazione eseguita ex art. 36‑ter d.P.R. n. 600/1973 e la presunta carenza del contraddittorio e della comunicazione (avviso bonario) prima dell'iscrizione a ruolo
La decisione
il giudice ha ritenuto che il controllo formale previsto dall'art. 36‑ter è valido se comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con indicazione delle motivazioni che hanno determinato le rettifiche; l'Amministrazione ha l'obbligo di esperire il contraddittorio e di motivare le rettifiche anteriormente all'iscrizione a ruolo, inviando l'avviso bonario che consenta al contribuente di regolarizzare la posizione. In sostanza la comunicazione dell'Ufficio è stata considerata sufficiente e il vizio dedotto dal ricorrente non è stato ritenuto sussistente
Norme richiamate
art. 36‑ter d.P.R. n. 600/1973
il controllo formale ex art. 36‑ter richiede la comunicazione al contribuente o al sostituto d'imposta delle motivazioni delle rettifiche; l'amministrazione deve esperire il contraddittorio e fornire un avviso (avviso bonario) prima dell'iscrizione a ruolo
Giurisprudenza richiamata
Cass. nn. 15312/2014; 15245/2020
orientamenti della Cassazione che confermano l'obbligo di contraddittorio e la necessità di motivare adeguatamente le rettifiche comunicate con l'avviso bonario
Massime di principio
- Il controllo formale ex art. 36‑ter è legittimo solo se l'amministrazione comunica le ragioni delle rettifiche al contribuente o al sostituto e apre il contraddittorio prima di iscrivere a ruolo l'importo.
- L'avviso bonario che espone i motivi del recupero d'imposta è strumento essenziale: se correttamente inviato e motivato, legittima la successiva iscrizione a ruolo e le relative pretese erariali.
- Il contribuente deve sfruttare il contraddittorio per fornire documentazione chiarificatrice o regolarizzare la posizione; la mancata risposta non invalida automaticamente la procedura, salvo vizio nell'informazione o nella motivazione dell'avviso.
- In assenza di una comunicazione motivata o se non è stato esperito il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, sussiste possibile motivo di annullamento della cartella.
- Conservare le comunicazioni ricevute e le prove dell'avvenuto contraddittorio (o della loro assenza) è fondamentale per contestare efficacemente una cartella esattoriale.
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