Sentenza del 20/09/2021 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Ordine di integrazione del contraddittorio con ordinanza - Revoca tacita dell'ordine con sentenza - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'amministrazione contestava al contribuente un maggior reddito derivante dal suo ruolo di legale rappresentante di una 'società di fatto' (anche in relazione ad associazione a delinquere), chiedendo di integrare il contraddittorio con le parti ritenute interessate. L'ordine di integrazione è stato disposto con ordinanza senza fissare un termine perentorio e non è stato eseguito da alcuna parte.
La decisione
la Corte d'appello, richiamando la successiva pronuncia della Corte di Cassazione che ha escluso l'esistenza della società di fatto delineata dall'Agenzia, ha ritenuto che i presupposti che avevano giustificato l'ordine di integrazione del contraddittorio (la società di fatto e il litisconsorzio necessario) fossero venuti meno. Pertanto l'ordinanza di integrazione è stata legittimamente revocata, in via tacita, dalla sentenza d'appello che ha deciso la controversia senza che l'ordine fosse stato eseguito.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
la norma è stata interpretata nel senso che il litisconsorzio necessario deve basarsi su presupposti di fatto che siano effettivamente sussistenti (es. l'esistenza di una società di fatto); se tali presupposti vengono meno, non sussiste più l'obbligo di integrazione delle parti.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
la disposizione relativa agli atti e provvedimenti del giudice è stata letta come compatibile con la possibilità che un ordine di integrazione, emesso in presenza di determinate condizioni fattuali, possa essere superato o revocato dalla successiva decisione che accerti l'insussistenza di quei presupposti.
art. 102 d.lgs. n. 546/1992
la norma, riguardante la formazione e lo svolgimento del contraddittorio, è stata interpretata nel senso che l'integrazione del contraddittorio è strumentale alla decisione; se viene meno la ragione che la giustificava (ad es. l'assenza di una società di fatto), l'ordine di integrazione può essere revocato con la sentenza che definisce la causa.
Massime di principio
- Un ordine del giudice volto a integrare il contraddittorio può essere superato o revocato tacitamente dalla successiva sentenza se vengono meno i presupposti di fatto o di diritto che lo giustificavano.
- L'assenza di un termine perentorio per eseguire un ordine di integrazione non impedisce che l'ordine possa essere efficacemente revocato quando la situazione fattuale cambi o si accerti l'insussistenza dei presupposti.
- Il litisconsorzio necessario e l'obbligo di chiamare ulteriori parti dipendono dall'effettiva sussistenza di rapporti/figure giuridiche (es. società di fatto); in loro mancanza non sussiste alcun obbligo processuale di integrazione.
- La revoca tacita dell'ordine nella sentenza è legittima quando la decisione affronta e accerta l'insussistenza delle condizioni che avevano fondato l'ordine stesso; non è quindi necessario un provvedimento interlocutorio formale di revoca.
- Per evitare incertezze procedurali è prudente, quando si dispone un'integrazione del contraddittorio, fissare termini perentori e motivare chiaramente la ragione dell'intervento delle parti, così da ridurre margini di contenzioso sulle efficacia di eventuali revoche.
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