Sentenza del 20/09/2021 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale - TARSU - B& B - terrazza pertinenziale - soggettività- sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla computabilità ai fini Ta.R.S.U. di una terrazza pertinenziale di 15 mq riferita a un immobile utilizzato come B&B. Questione centrale: se la terrazza possa beneficiare dell'esclusione prevista per le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni (art. 62 d.lgs. 507/1993) o debba essere considerata superficie tassabile perché l'immobile è destinato ad attività commerciale gestita da una S.n.c.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Liguria ha accolto l'appello del Comune: ha dichiarato computabile ai fini Ta.R.S.U. la superficie di 15 mq della terrazza pertinenziale. La decisione si fonda sul fatto che l'immobile è di proprietà e destinato all'attività d'impresa da una S.n.c., per cui non può essere qualificato come civile abitazione e l'esclusione prevista per le aree pertinenziali delle abitazioni non si applica. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 15.11.1993, n. 507
la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde
L'esclusione dall'imposizione riguarda soltanto le aree pertinenziali di 'civili abitazioni'. Se l'immobile è destinato ad attività imprenditoriale e non ha natura di civile abitazione, l'esclusione non è applicabile.
art. 68 d.lgs. 507/1993
Norma che autorizza l'adozione del regolamento comunale in materia; il regolamento comunale qui richiamato riproduce la disposizione di esclusione prevista dall'art. 62.
Regolamento comunale (art. 7, comma 3)
Riprende sostanzialmente la disposizione normativa; conferma che l'esclusione riguarda solo le pertinenze di civili abitazioni così come definite dalla normativa.
Giurisprudenza: Cass. Sez. V, 19720/2010
Richiamata dalla contribuente per sostenere l'operatività dell'esclusione in ipotesi di B&B gestito in forma non imprenditoriale e familiare; la Corte regionale ha ritenuto tale precedente non applicabile al caso in cui l'attività è svolta da una S.n.c. con carattere imprenditoriale.
Massime di principio
- L'esclusione dall'imposizione per aree scoperte 'pertinenziali di civili abitazioni' opera solo se l'immobile conserva natura di civile abitazione: se l'immobile è destinato o gestito come attività d'impresa (es. da una S.n.c.) l'esclusione non si applica.
- La qualifica del soggetto titolare (privato persona fisica vs società commerciale) e la dichiarazione di inizio attività sono elementi decisivi per valutare la natura dell'immobile e l'applicabilità dell'esclusione.
- Nei B&B occasionali, familiari e non imprenditoriali può essere possibile sostenere la persistenza della destinazione abitativa e quindi l'esclusione; la prova dell'occasionalità e dell'assenza di organizzazione imprenditoriale è determinante.
- La destinazione d'uso effettiva e l'utilizzo della superficie (es. terrazza impiegata come luogo di ristoro per ospiti) costituiscono elementi fattuali rilevanti per la qualificazione ai fini tributari.
- Verificare sempre il regolamento comunale (adottato ai sensi dell'art. 68) perché può riprodurre o chiarire l'ambito applicativo dell'esclusione; la documentazione amministrativa (denuncia inizio attività, atti di proprietà) è fondamentale per la difesa o l'impugnazione.
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