Cassazione Penale, Ordinanza n. 23244/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli a un anno e tre mesi di reclusione per violazione dell'obbligo connesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo che l'imputato, dopo sette mesi, non avesse compreso che la misura non gli consentisse di uscire dal comune di residenza. Il secondo motivo censurava il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, deducendo in modo generico che la Corte d'appello avrebbe dovuto accordare loro prevalenza; la sentenza impugnata aveva invece valorizzato la congrua motivazione sul punto e la qualità di pluripregiudicato dell'imputato, anche con contestazione di recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la doglianza sulla responsabilità era priva di consistenza, perché l'argomento difensivo sull'asserita mancata comprensione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza non scalfiva la motivazione della decisione di merito. Ha inoltre ritenuto generica e infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche in considerazione della pluripregiudicatezza e della recidiva reiterata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione; nel caso concreto è stata confermata la condanna per l'inosservanza dell'obbligo di soggiorno.
Richiamato solo in modo implicito come base delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di non prevalenza operata in appello.
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alla recidiva reiterata, valorizzata ai fini del giudizio di bilanciamento e del diniego di prevalenza delle attenuanti.
Norma applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le doglianze si risolvono in critiche generiche o manifestamente infondate, prive di concreta capacità di incidere sulla motivazione della decisione impugnata.
- In tema di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, l'assenza di comprensione soggettiva del divieto, allegata in modo assertivo e non supportato da elementi decisivi, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità se la motivazione di merito è coerente e completa.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante o illogica; una motivazione congrua che valorizzi la pluripregiudicatezza e la recidiva reiterata resiste al controllo di legittimità.
- La mera riproposizione di censure sul trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, integra un motivo generico e quindi inidoneo a determinare l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →