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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22954/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 da un ente territoriale per la casa su alcuni immobili destinati ad alloggi di edilizia sociale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività non commerciali e valorizzando, in particolare, il fatto che i canoni di locazione erano inferiori alla metà del canone medio di mercato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'IMU non aveva eliminato il requisito dell'utilizzazione diretta dell'immobile e che la locazione a terzi è incompatibile con l'esenzione; (2) violazione del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. in l. n. 27 del 2012, deducendo che tale disciplina aveva inciso solo sul requisito soggettivo della non commercialità, non su quello oggettivo dell'uso diretto; (3) violazione del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, assumendo l'incompatibilità tra esenzione e detrazione d'imposta prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito alla detta detrazione, ritenuta incompatibile con l'esenzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria per immobili utilizzati da enti non commerciali richiede, in via cumulativa, un requisito oggettivo di destinazione esclusiva all'attività agevolata e un requisito soggettivo relativo alla natura non commerciale dell'ente e dell'attività svolta.
  • La locazione a terzi degli immobili è, di regola, incompatibile con il requisito dell'utilizzazione diretta richiesto per l'esenzione, salvo diversa previsione normativa espressa e applicabile ratione temporis.
  • La mera previsione di canoni inferiori ai valori di mercato non equivale a corrispettivo simbolico: un canone che remunera, anche solo in parte, costi o capitale investito conserva natura economica e non esclude la commercialità dell'attività.
  • Nel giudizio sull'esenzione IMU/ICI per attività non commerciali, le norme speciali e le modifiche successive vanno lette in modo coordinato, ma non possono essere applicate retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Una detrazione d'imposta specificamente prevista per alloggi assegnati da enti di edilizia residenziale pubblica è incompatibile con il contemporaneo riconoscimento di una diversa esenzione riferita ai medesimi immobili, ove la disciplina positiva non consenta la sovrapposizione dei benefici.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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