Cassazione Civile, Ordinanza n. 22954/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 da un ente territoriale per la casa su alcuni immobili destinati ad alloggi di edilizia sociale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività non commerciali e valorizzando, in particolare, il fatto che i canoni di locazione erano inferiori alla metà del canone medio di mercato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'IMU non aveva eliminato il requisito dell'utilizzazione diretta dell'immobile e che la locazione a terzi è incompatibile con l'esenzione; (2) violazione del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, conv. in l. n. 27 del 2012, deducendo che tale disciplina aveva inciso solo sul requisito soggettivo della non commercialità, non su quello oggettivo dell'uso diretto; (3) violazione del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, assumendo l'incompatibilità tra esenzione e detrazione d'imposta prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito alla detta detrazione, ritenuta incompatibile con l'esenzione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione presuppone il concorso di una duplice condizione: utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e destinazione esclusiva ad attività peculiari non produttive di reddito; dopo la rimodulazione normativa, le attività devono svolgersi con modalità non commerciali.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina dell'IMU non aveva eliminato il requisito dell'utilizzazione diretta ai fini dell'esenzione.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27
Ha rimodulato la disciplina dell'esenzione, incidendo sulla connotazione delle attività come svolte con modalità non commerciali, senza eliminare il requisito dell'uso diretto dell'immobile.
Ha disciplinato i requisiti per qualificare le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali; per le attività considerate, i corrispettivi devono essere gratuiti o simbolici e comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi di mercato, ma tale soglia opera come limite esclusivo, non come criterio positivo sufficiente.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 10, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
La detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti è incompatibile con il riconoscimento dell'esenzione invocata per gli stessi immobili.
d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 126
La speciale esenzione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP è stata ritenuta venuta meno per effetto dell'abrogazione successiva.
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 4, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124
Ha equiparato all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, quindi senza rilievo per l'IMU 2012.
l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, lett. b), n. 3
Ha escluso dall'IMU i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ma con efficacia non riferibile all'annualità oggetto di causa.
art. 107 TFUE
Richiamato nel ragionamento sulla compatibilità dell'esenzione con il diritto UE in materia di aiuti di Stato.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato il paradigma processuale utilizzato per i primi tre motivi di ricorso, tutti fondati su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È stato invocato per il quarto motivo, poi assorbito dall'accoglimento dei primi tre.
Massime di principio
- L'esenzione tributaria per immobili utilizzati da enti non commerciali richiede, in via cumulativa, un requisito oggettivo di destinazione esclusiva all'attività agevolata e un requisito soggettivo relativo alla natura non commerciale dell'ente e dell'attività svolta.
- La locazione a terzi degli immobili è, di regola, incompatibile con il requisito dell'utilizzazione diretta richiesto per l'esenzione, salvo diversa previsione normativa espressa e applicabile ratione temporis.
- La mera previsione di canoni inferiori ai valori di mercato non equivale a corrispettivo simbolico: un canone che remunera, anche solo in parte, costi o capitale investito conserva natura economica e non esclude la commercialità dell'attività.
- Nel giudizio sull'esenzione IMU/ICI per attività non commerciali, le norme speciali e le modifiche successive vanno lette in modo coordinato, ma non possono essere applicate retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- Una detrazione d'imposta specificamente prevista per alloggi assegnati da enti di edilizia residenziale pubblica è incompatibile con il contemporaneo riconoscimento di una diversa esenzione riferita ai medesimi immobili, ove la disciplina positiva non consenta la sovrapposizione dei benefici.
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