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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22808/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso del contribuente escludendo che Sorrentino fosse l'amministratore di fatto della CASE PREZIOSE. L'Ufficio sosteneva che dalle risultanze (p.v.c., dichiarazioni e altri atti) emergessero elementi precisi e dettagliati del ruolo gestionale svolto da Sorrentino e censurava l'utilizzo, da parte della CTR, delle assoluzioni penali del medesimo. Inoltre contestava la non applicazione delle sanzioni tributarie invocate anche in caso di amministratore di fatto di società creata per evadere le imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili i motivi principali perché: (i) la censura chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove (materia non sindacabile in sede di legittimità), (ii) la CTR non aveva dato un effetto automatico alle assoluzioni penali ma le aveva utilizzate come elemento nel più ampio quadro probatorio, ritenendo comunque non provata un'attività gestionale non episodica da parte di Sorrentino (era stata dimostrata solo un'operazione di vendita, effettuata in veste di procuratore speciale), (iii) l'eccezione sulle sanzioni era relativa a un'argomentazione ad abundantiam della sentenza impugnata e quindi priva di rilevanza ai fini del dispositivo. Pertanto è stato confermato che non sussistono elementi utili a ritenere Sorrentino amministratore di fatto e le sanzioni impugnate non erano applicabili. La Corte ha inoltre specificato che non procede a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il resistente rimasto intimato e privo di attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la presunta violazione di norme di diritto; la Corte ha analizzato i profili giuridici sollevati (onere della prova, rilevanza delle assoluzioni penali, disciplina sanzionatoria) e ha ritenuto i motivi insufficienti o inammissibili.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato nel ricorso come riferimento normativo nella prima censura; la Corte non ha ritenuto utile un riesame dei fatti sulla base di tale richiamo e ha trattato la questione come un appello alla valutazione probatoria che non spetta alla Cassazione.

  • art. 7, D.Lgs. 546/1992

    Riguarda l'onere della prova nel processo tributario; la Corte ha ricordato che non esiste automatismo tra assoluzioni penali e esiti tributari, ma le decisioni penali possono essere valutate come elemento probatorio nel più ampio contesto istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere della prova compete a chi afferma fatti rilevanti e che l'Ufficio non ha fornito elementi nuovi o oggettivi tali da superare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 11, D.Lgs. 472/1997

    Norma sulle sanzioni tributarie; la Corte ha osservato che la censura sulle sanzioni era diretta contro una parte argomentativa (ad abundantiam) della CTR e non contro la ratio decidendi, per cui la censura risultava priva di interesse in sede di legittimità.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale che autorizza la trattazione non partecipata in udienza pubblica; richiamata per motivare la modalità di trattazione dell'udienza di cassazione.

  • art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.

    Principio secondo cui il convincimento del giudice del merito, formatosi mediante l'esame delle prove, non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rimessione in discussione dei fatti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 378 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti di specificità del ricorso e alla produzione di memorie; la Corte ha osservato che i mezzi di prova indicati non sono stati valorizzati con la specificità richiesta ai fini di cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del merito e delle risultanze probatorie: i motivi che mirano a rivedere il convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
  • L'assoluzione penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario, ma gli esiti dei procedimenti penali possono essere utilizzati come elemento integrativo della valutazione probatoria complessiva.
  • Per affermare la qualifica di amministratore di fatto occorre prova di un'attività gestionale stabile e non episodica; atti isolati o una procura speciale ad acta, senza elementi che evidenzino poteri autonomi e duraturi, possono non essere sufficienti.
  • La mera argomentazione 'ad abundantiam' nella sentenza (cioè un rilievo non decisivo rispetto al dispositivo) non è sindacabile in cassazione se non incide sul dispositivo stesso.
  • L'omesso esame di un documento può costituire motivo di cassazione solo se quel documento, non valutato, sarebbe in grado di invalidare con certezza (e non solo con probabilità) la ratio decidendi del giudice di merito.

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