Sentenza del 16/07/2019 n. 19003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato, per il periodo d'imposta 2004, somme IRAP e IRES ritenute successivamente non dovute, dopo aver riclassificato come deducibili i costi sostenuti per l'acquisto e il noleggio di metalli preziosi impiegati nella produzione. Aveva quindi presentato un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo che la contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. La società ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'istanza di rimborso costituisce un rimedio autonomo e utilizzabile entro quarantotto mesi dal versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, affermando che la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 operano su piani diversi e costituiscono opzioni concorrenti, non alternative. Il contribuente può quindi chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro quarantotto mesi dal versamento, anche senza avere previamente presentato una dichiarazione integrativa. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso, ma ha riconosciuto la correttezza giuridica della relativa pretesa processuale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
istanza di rimborso delle somme versate in eccesso, proponibile entro quarantotto mesi dal versamento
La norma consente al contribuente di avviare un autonomo procedimento amministrativo per ottenere la restituzione di tributi non dovuti o versati in misura eccedente, senza che sia necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
la dichiarazione integrativa può correggere errori od omissioni nella dichiarazione originaria
Il comma 8 riguarda le integrazioni favorevoli all'Amministrazione, mentre il comma 8-bis disciplina la correzione di errori od omissioni a danno del contribuente, entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con eventuale utilizzazione del credito in compensazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
È richiamato quale termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione integrativa destinata a evitare un danno per l'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
È richiamato in relazione alla possibilità di utilizzare in compensazione l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono rimedi autonomi e concorrenti: il contribuente può scegliere quello più adeguato alla situazione concreta.
- Se il contribuente ha versato un tributo non dovuto o superiore al dovuto, può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento, anche senza avere presentato una dichiarazione integrativa.
- Il termine più breve previsto per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente non elimina né sostituisce il termine previsto per l'istanza di rimborso.
- La dichiarazione integrativa incide sul contenuto della dichiarazione fiscale e opera principalmente nell'ambito dell'accertamento e della compensazione; l'istanza di rimborso riguarda invece la fase della riscossione e avvia un procedimento amministrativo distinto.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la tempestività dell'istanza di rimborso, la prova dell'indebito versamento e la fondatezza sostanziale della maggiore deduzione o del minor tributo richiesto.
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