Cassazione Civile, Ordinanza n. 10760/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per complessivi importi dovuti a titolo di diritti camerali, tributi locali e crediti erariali (Irpef, Iva, Irap), fondata su quindici cartelle di pagamento. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle e interrotto la prescrizione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2948, quarto comma, c.c., lamentando che non fosse stata rilevata la prescrizione dei crediti e la nullità dell'intimazione, anche perché molte cartelle erano state notificate solo al curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento; 2) violazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. 602/1973, per non essere l'intimazione stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle prodromiche; 3) ulteriore violazione dell'art. 2948, quarto comma, c.c., con riferimento al decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle; 4) violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. La Corte ha inoltre preso atto che due cartelle erano state annullate ex d.l. 119/2018, dichiarando cessata la materia del contendere per tali carichi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle annullate ex lege; per il resto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha quindi annullato l'intimazione di pagamento, le cartelle richiamate non opponibili al ricorrente e le relative iscrizioni a ruolo. Ha ritenuto che le notifiche eseguite solo al curatore fallimentare non fossero opponibili al fallito tornato in bonis, con conseguente nullità dell'atto consequenziale e maturazione della prescrizione dei crediti per decorso dei termini decennale o quinquennale, a seconda della natura dei tributi. Ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Richiamato per la prescrizione dei crediti azionati; la Corte ne ha applicato la disciplina ai tributi e ai diritti camerali, rilevando la maturazione del termine di prescrizione rispetto alla data dell'intimazione.
artt. 26 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati per sostenere la nullità dell'intimazione in assenza di rituale notificazione delle cartelle prodromiche; la Corte ha accolto la censura sul piano dell'inopponibilità delle notifiche eseguite solo al curatore fallimentare.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, ritenuta maturata nel caso concreto.
Due cartelle risultavano annullate ex lege ai sensi della disciplina di definizione agevolata; per tali carichi la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento eseguita unicamente nei confronti del curatore fallimentare, e non anche del fallito tornato in bonis, non è opponibile a quest'ultimo ai fini della successiva riscossione.
- L'omissione della notifica di un atto presupposto nella sequenza procedimentale tributaria determina la nullità dell'atto consequenziale impugnato, che il contribuente può far valere contestando direttamente l'atto successivo o anche l'atto presupposto non notificato.
- In tema di riscossione, la prescrizione dei crediti tributari deve essere valutata in relazione alla natura del tributo: termine decennale per i tributi erariali e quinquennale per imposte locali, diritti camerali, sanzioni e interessi, con effetti estensivi sugli accessori.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione deve essere sorretta da allegazioni specifiche e verificabili; un richiamo generico a un atto di insinuazione al passivo, privo di adeguata localizzazione processuale e contenutistica, non consente di opporre validamente l'interruzione.
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