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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10760/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per complessivi importi dovuti a titolo di diritti camerali, tributi locali e crediti erariali (Irpef, Iva, Irap), fondata su quindici cartelle di pagamento. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle e interrotto la prescrizione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2948, quarto comma, c.c., lamentando che non fosse stata rilevata la prescrizione dei crediti e la nullità dell'intimazione, anche perché molte cartelle erano state notificate solo al curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento; 2) violazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. 602/1973, per non essere l'intimazione stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle prodromiche; 3) ulteriore violazione dell'art. 2948, quarto comma, c.c., con riferimento al decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle; 4) violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. La Corte ha inoltre preso atto che due cartelle erano state annullate ex d.l. 119/2018, dichiarando cessata la materia del contendere per tali carichi.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle annullate ex lege; per il resto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha quindi annullato l'intimazione di pagamento, le cartelle richiamate non opponibili al ricorrente e le relative iscrizioni a ruolo. Ha ritenuto che le notifiche eseguite solo al curatore fallimentare non fossero opponibili al fallito tornato in bonis, con conseguente nullità dell'atto consequenziale e maturazione della prescrizione dei crediti per decorso dei termini decennale o quinquennale, a seconda della natura dei tributi. Ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2948, quarto comma, c.c.

    Richiamato per la prescrizione dei crediti azionati; la Corte ne ha applicato la disciplina ai tributi e ai diritti camerali, rilevando la maturazione del termine di prescrizione rispetto alla data dell'intimazione.

  • artt. 26 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati per sostenere la nullità dell'intimazione in assenza di rituale notificazione delle cartelle prodromiche; la Corte ha accolto la censura sul piano dell'inopponibilità delle notifiche eseguite solo al curatore fallimentare.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, ritenuta maturata nel caso concreto.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Due cartelle risultavano annullate ex lege ai sensi della disciplina di definizione agevolata; per tali carichi la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento eseguita unicamente nei confronti del curatore fallimentare, e non anche del fallito tornato in bonis, non è opponibile a quest'ultimo ai fini della successiva riscossione.
  • L'omissione della notifica di un atto presupposto nella sequenza procedimentale tributaria determina la nullità dell'atto consequenziale impugnato, che il contribuente può far valere contestando direttamente l'atto successivo o anche l'atto presupposto non notificato.
  • In tema di riscossione, la prescrizione dei crediti tributari deve essere valutata in relazione alla natura del tributo: termine decennale per i tributi erariali e quinquennale per imposte locali, diritti camerali, sanzioni e interessi, con effetti estensivi sugli accessori.
  • L'eccezione di interruzione della prescrizione deve essere sorretta da allegazioni specifiche e verificabili; un richiamo generico a un atto di insinuazione al passivo, privo di adeguata localizzazione processuale e contenutistica, non consente di opporre validamente l'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento del passivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

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