Cassazione Penale, Ordinanza n. 01407/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la sola pena pecuniaria e ha confermato nel resto la condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel ricorso sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, nonché alla determinazione della pena. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando l'incensuratezza e la condotta collaborativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio fossero manifestamente infondate, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato richiamando la decisione di primo grado e spiegando sia il divieto di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998, sia i criteri seguiti per la concreta determinazione della pena. La motivazione è stata ritenuta logica, coerente e non sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di richiesta di una diversa lettura del merito. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. a), b), 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998
Norma incriminatrice posta a base della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la sentenza impugnata ne ha confermato l'applicazione nel caso concreto.
art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998
Aggravante richiamata ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello ha escluso la possibilità di comparazione con le attenuanti generiche.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sull'aggravante; la Corte ha ritenuto congrua e legittima la motivazione sul punto.
La Corte valorizza il limite del sindacato di legittimità, escludendo che in cassazione possa essere richiesta una nuova valutazione del merito sulla pena.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, anche mediante rinvio alla sentenza di primo grado, dei criteri seguiti per la determinazione della pena e del percorso logico che sorregge la scelta discrezionale.
- Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una rivalutazione alternativa del merito sulla misura della pena o sul bilanciamento delle circostanze, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La deduzione del mancato riconoscimento di attenuanti generiche e della loro prevalenza sull'aggravante è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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