Cassazione Civile, Ordinanza n. 30926/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore, dopo aver maturato contribuzione in parte nell'AGO e in parte nell'INPDAI, con successivo passaggio all'INPS a seguito della soppressione dell'INPDAI, ha contestato il calcolo della pensione effettuato dall'INPS. In giudizio ha chiesto, in via principale, il ricalcolo dell'intero trattamento secondo una disciplina più favorevole, sostenendo che dovesse operare la clausola di salvaguardia prevista dal d.lgs. n. 181/1997, così da evitare un importo inferiore a quello spettante in AGO; in via subordinata ha chiesto che tale tutela fosse riconosciuta almeno alla quota relativa ai contributi originariamente versati all'AGO e poi trasferiti all'INPDAI ai sensi della legge n. 44/1973. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 15 preleggi, dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997 e dell'art. 42, commi 1 e 3, l. n. 289/2002, per errata interpretazione del regime di confluenza dell'INPDAI nell'INPS e della clausola di salvaguardia; 2) in subordine, errata applicazione delle stesse norme in relazione all'art. 5 l. n. 44/1973, con riguardo alla sorte dei contributi trasferiti dall'AGO all'INPDAI; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, l. n. 289/2002 per asserita violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, pur correggendo la motivazione della sentenza di merito, che la clausola di salvaguardia invocata non fosse applicabile automaticamente: la sua operatività richiede infatti una comparazione tra i due regimi pensionistici effettuata a parità di condizioni, con allegazione e prova, da parte di chi la invoca, dei dati necessari (anzianità, retribuzioni e contribuzione versata secondo i rispettivi regimi). Nel caso concreto tali elementi non erano stati dedotti in modo sufficiente, essendosi il ricorrente limitato a produrre documentazione non idonea a dimostrare che, in concreto, il trattamento liquidato secondo INPDAI sarebbe stato inferiore a quello AGO alle medesime condizioni. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo subordinato, poiché i contributi trasferiti dall'AGO all'INPDAI su richiesta dell'assicurato, prima della soppressione dell'INPDAI, confluiscono nella gestione INPS secondo il meccanismo previsto dalla legge e non è configurabile un diritto alla loro retrocessione o a una diversa imputazione. Infine, la questione di costituzionalità è stata respinta come infondata, in continuità con la giurisprudenza precedente, valorizzando la diversità delle situazioni e l'irrilevanza, ai fini dell'art. 3 Cost., del mero decorso del tempo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la lettura accolta dalla Corte sulla disciplina pensionistica applicabile.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997
l'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti
La clausola di salvaguardia opera solo se ricorre una comparazione a parità di condizioni tra i regimi pensionistici; tale presupposto deve essere allegato e provato da chi la invoca.
art. 42, commi 1 e 3, l. n. 289/2002
Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003
La disciplina di confluenza dell'INPDAI nell'INPS impone il calcolo pro rata delle quote di pensione, senza consentire la trattazione dell'intera posizione come unitaria AGO né la retrocessione dei contributi trasferiti.
Il trasferimento dei contributi dall'AGO all'INPDAI, richiesto dall'assicurato, produce la loro confluenza nella gestione di destinazione e non attribuisce un diritto alla successiva retrocessione o a una diversa imputazione ai fini del calcolo pensionistico.
artt. 3 e 38 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza e della tutela previdenziale, valorizzando la diversità delle situazioni e l'assenza di una lesione concreta delle aspettative pensionistiche.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia che garantisce che il trattamento pensionistico non sia inferiore a quello AGO opera solo a condizione che il richiedente dimostri, con dati concreti, che la comparazione tra i due regimi è stata effettuata a parità di condizioni, tenendo conto anche della contribuzione effettivamente versata nei rispettivi sistemi.
- Quando una gestione previdenziale viene soppressa e i relativi iscritti confluiscono in INPS, il calcolo della pensione va eseguito secondo il meccanismo pro rata previsto dalla legge speciale; non è consentito ricondurre retroattivamente l'intera posizione al solo regime AGO, se ciò contrasterebbe con il sistema di separata evidenza delle quote.
- Il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, effettuato su richiesta dell'assicurato e in epoca anteriore alla soppressione della gestione di destinazione, produce la loro definitiva confluenza nella nuova gestione, senza che l'interessato possa pretendere una retrocessione non prevista da alcuna norma.
- La questione di legittimità costituzionale relativa a diversi trattamenti pensionistici tra categorie di assicurati non è fondata quando le situazioni poste a confronto non siano omogenee e la differenza dipenda da regole previdenziali peculiari o da scelte volontarie dell'assicurato.
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