Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30927/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (previdenziale)

La controversia

Il soggetto ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. del decreto della Corte di cassazione che, nel definire il precedente giudizio di legittimità, aveva dichiarato estinto il processo e aveva regolato le spese come dovute. Il motivo dedotto è stato l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che nel fascicolo di causa risultava ritualmente depositata, già nei gradi di merito e poi nel giudizio di cassazione, la dichiarazione sostitutiva necessaria per fruire dell’esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La parte ha quindi lamentato che la Corte, nel decreto revocando, non avesse percepito tale documento e avesse ritenuto non operante l’esenzione. L’ente resistente si è costituito con controricorso, rimettendosi alla decisione della Corte e chiedendo, comunque, di essere esonerato dalle spese del giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione e ha accolto il ricorso, rilevando che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. era stata effettivamente prodotta e che la sua mancata reperibilità nel fascicolo al momento della decisione originaria dipendeva da un disguido di cancelleria non imputabile alla parte. Ha quindi revocato il decreto precedente limitatamente alla statuizione sulle spese e, in sede rescissoria, ha dichiarato le spese processuali non dovute ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate per la peculiarità della questione e perché l’ente resistente non si era opposto all’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, che suppone l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti di causa; non riguarda errori di giudizio o valutazioni delle prove.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione è ammessa anche contro i decreti pronunciati ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione reddituale ritualmente prodotta consente l’esonero dal pagamento delle spese processuali nei casi previsti dalla norma; se il documento è stato depositato ma non rinvenuto per disguido di cancelleria, il presupposto per l’esenzione va riconosciuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il procedimento camerale al quale può seguire il decreto che, nel caso concreto, era stato oggetto di revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Viene richiamato per distinguere l’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione nei limiti del vizio motivazionale, dall’errore di fatto revocatorio.

  • art. 42, comma 11, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003

    È richiamato come base della dichiarazione sostitutiva prodotta dalla parte ai fini dell’esenzione dalle spese in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non una valutazione errata delle prove o delle allegazioni.
  • Ai fini della revocazione, per "atti o documenti della causa" devono intendersi anche quelli ritualmente depositati dalla parte ma non inseriti o non resi visibili per disguido della cancelleria o per altro fatto non imputabile alla parte.
  • Se la decisione di cassazione si fonda sulla mancata percezione di un documento ritualmente prodotto e decisivo, il decreto o la sentenza possono essere revocati quando il documento emerga dagli atti e il nesso causale tra errore e decisione sia certo.
  • Il principio di effettività della difesa e del giusto processo impone che la parte non subisca conseguenze pregiudizievoli per disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario dopo avere regolarmente assolto il proprio onere di produzione documentale.
  • La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., se ritualmente prodotta e completa, impone di escludere la debenza delle spese processuali nei casi previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.