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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5219/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/6/2024 che aveva rigettato l'opposizione alla confisca dell'immobile intestato fittiziamente a Michele Scarano. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione e sosteneva che l'immobile era stato acquistato e ristrutturato con risorse legittime derivanti dalla sua posizione di collaboratore di giustizia (emolumenti mensili di €2.000 e una somma di €120.000 liquidata all'uscita dal programma di protezione), nonché con redditi legittimi successivi all'apertura della collaborazione; chiedeva quindi la revoca della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato di merito sulla motivazione salvo il caso di motivazione del tutto inesistente o meramente apparente. Ha confermato che il GIP aveva adeguatamente motivato la confisca sulla base della sproporzione tra valore del bene e le risorse note del nucleo familiare del ricorrente, nonché sulla carriera criminale precedente alla collaborazione (l'acquisto e la ristrutturazione avvenuti prima della collaborazione del 5/4/2006). La somma di €120.000 invocata non era documentata né idonea a giustificare le spese, valutate in circa €400.000, e pertanto operava la presunzione relativa di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. Esito: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Applicata la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale quando emerge sproporzione tra beni e redditi noti; opera anche in caso di intestazione fittizia se la sproporzione è documentata.

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione del provvedimento impugnato; il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dalla giurisprudenza sulla materia preventiva.

  • art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; condiziona la possibile sindacabilità della motivazione.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiama i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione secondo la normativa speciale sulle misure antimafia.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c) e lett. e))

    La Corte ricorda che in sede di legittimità possono essere dedotte la motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c), mentre l'illogicità manifesta (lett. e) è esclusa nell'ambito del procedimento di prevenzione salvo i casi di motivazione inesistente/meramente apparente.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferito dal ricorrente quale fonte dei presunti proventi legittimi (reato di stupefacenti), ma la Corte osserva che l'eventuale prescrizione del reato non esclude l'applicazione della presunzione di illecito accumulo rilevante ai fini prevenzionali.

  • decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82

    Norma richiamata in relazione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, la cui esistenza di emolumenti non è sufficiente se non documentalmente provata e temporaneamente compatibile con le spese sostenute.

  • decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 7 citato)

    Menziionato in relazione all'aggravante mafiosa che era stata esclusa per alcune condotte; la Corte rileva che la misura di prevenzione patrimoniale ha autonomia e può operare indipendentemente da specifiche aggravanti penali già considerate.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione e confisca, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è molto limitato e riguarda soprattutto i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La presunzione relativa di illecita accumulazione ex art. 240-bis cod. pen. può essere applicata anche quando il bene è intestato fittiziamente: è sufficiente dimostrare una sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati o documentati.
  • I proventi derivanti da un programma di protezione o da rapporti successivi alla commissione dei reati sono rilevanti solo se documentalmente provati e temporalmente compatibili con l'acquisto o la ristrutturazione dei beni; le somme erogate dopo l'acquisto non giustificano retroattivamente l'origine lecita del patrimonio.
  • Spetta al ricorrente fornire una prova specifica, documentata e temporale delle risorse legittime invocate; mere affermazioni generiche o valori non documentati non sono sufficienti a superare la presunzione di illiceità.
  • Se l'acquisto e le spese relative al bene sono anteriori alla data in cui il soggetto ha cominciato a percepire redditi leciti rilevanti (es. apertura alla collaborazione), tali redditi non possono giustificare l'operazione e la confisca può essere confermata.

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