Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07991/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due soggetti hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso una precedente sentenza del Tribunale di Torino che, su domanda della curatela fallimentare di una società, aveva dichiarato la simulazione/nullità di una compravendita immobiliare del 19 marzo 1991 tra due società e aveva condannato la società acquirente alla restituzione degli immobili siti in Costarainera. Gli opponenti sostenevano di essere in realtà proprietari esclusivi del compendio immobiliare, avendolo acquistato con scrittura privata del 12 maggio 1990 registrata ma non trascritta, e di aver poi impegnato tali beni con successiva scrittura del 18 giugno 1990; da ciò facevano discendere l'incompatibilità tra il loro diritto e quello accertato dalla sentenza opposta. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente, per avere rigettato il primo motivo di appello senza adeguata motivazione; 2) violazione dell'art. 404 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe erroneamente confermato l'inammissibilità dell'opposizione, nonostante la loro asserita qualità di titolari di diritti incompatibili e di litisconsorti necessari pretermessi, anche in quanto soci illimitatamente responsabili della società coinvolta; 3) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pretesa inammissibilità degli interventi del condominio e di altro creditore nell'opposizione, nonché alla condanna alle spese in loro favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché i ricorrenti non erano legittimati all'opposizione di terzo: il loro acquisto immobiliare era anteriore ma non trascritto, mentre la società successivamente acquirente aveva trascritto il proprio titolo per prima; in base all'art. 2644 c.c., nella doppia alienazione immobiliare prevale chi trascrive per primo, sicché i ricorrenti non potevano vantare un diritto di proprietà opponibile né un pregiudizio giuridico idoneo a fondare l'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. La qualità di soci illimitatamente responsabili non è stata ritenuta sufficiente, poiché non è stata allegata la titolarità di un diritto autonomo incompatibile con la sentenza opposta; è stato altresì escluso che ricorressero i presupposti dell'opposizione revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., mancando deduzioni su dolo, collusione e termini decadenziali. È stato poi respinto il terzo motivo: gli interventi del condominio e del creditore erano ammissibili ex art. 105 c.p.c. perché creditori della società nell'esecuzione immobiliare sulla quale verteva la lite, e la condanna alle spese è stata correttamente posta a carico degli appellanti soccombenti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L'opposizione di terzo ordinaria è proponibile solo da chi faccia valere un proprio diritto autonomo e incompatibile con la situazione accertata dalla sentenza; l'opposizione revocatoria richiede deduzioni su dolo e collusione e il rispetto dei termini decadenziali dalla scoperta.

  • art. 2644 c.c.

    Nella doppia alienazione immobiliare prevale il soggetto che per primo trascrive il proprio titolo, rendendo il suo acquisto invulnerabile rispetto agli atti non trascritti anteriormente.

  • art. 1306 c.c.

    La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti verso gli altri coobbligati; la sola qualità di condebitore solidale non basta a fondare l'opposizione di terzo.

  • art. 105 c.p.c.

    Il terzo che abbia interesse e legittimazione, qui in quanto creditore nell'esecuzione immobiliare, può intervenire nel giudizio sulla proprietà del bene oggetto della procedura.

  • art. 268 c.p.c.

    Gli interventi erano tempestivi perché compiuti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo il regime ratione temporis applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la dedotta inammissibilità degli interventi non sussisteva.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata non è stata accolta per mancanza dei relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo ordinaria presuppone che il terzo sia titolare di un diritto proprio, autonomo e incompatibile con quello accertato dalla sentenza opponenda; la mera pretesa di essere stato pretermesso non basta se il diritto invocato non è giuridicamente opponibile.
  • Nella doppia alienazione immobiliare, l'acquisto non trascritto non è opponibile al successivo avente causa che abbia trascritto per primo il proprio titolo, con conseguente difetto di legittimazione del primo acquirente a far valere la proprietà in opposizione di terzo.
  • La qualità di socio illimitatamente responsabile della parte che ha partecipato al giudizio non è, da sola, sufficiente a fondare l'opposizione di terzo: occorre l'allegazione di un autonomo diritto leso dalla sentenza.
  • Per proporre opposizione di terzo revocatoria non bastano deduzioni generiche: devono essere allegati e provati il dolo o la collusione pregiudizievoli e il rispetto dei termini decadenziali dalla scoperta.
  • Il terzo creditore coinvolto in una procedura esecutiva può intervenire nel giudizio che incide sulla titolarità del bene esecutato quando vi sia un concreto interesse alla conservazione o alla soddisfazione del proprio credito.
  • Le censure processuali sulla tardività o inammissibilità di interventi sono infondate se l'intervento è avvenuto entro il termine processuale applicabile e la parte ricorrente non chiarisce quale concreto pregiudizio ne sarebbe derivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.