Cassazione Civile, Ordinanza n. 33779/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni dipendenti, tutti macchinisti, di vedere computate nella retribuzione feriale alcune voci economiche percepite in via ordinaria durante il servizio: l'incentivo per attività di condotta oraria, quello per attività di riserva previsto dal contratto aziendale, e i compensi connessi all'assenza dalla residenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti, perché collegati alle mansioni e allo status professionale, dovessero essere inclusi nella retribuzione dovuta durante le ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione della Corte di giustizia non pertinente al diritto interno richiamato; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la nozione di retribuzione feriale è rimessa alla contrattazione collettiva e che l'accordo aziendale escludeva quelle voci; 3) ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che il diritto europeo richiede solo una retribuzione non dissuasiva dal godimento delle ferie, non necessariamente coincidente con quella ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione dei crediti retributivi, contestando la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché le questioni erano già state decise in precedenti conformi della stessa Corte in controversie analoghe: la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa avere un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie; la valutazione della concreta incidenza delle voci escluse spetta al giudice di merito; non sussistevano i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla giurisprudenza unionale. È stato rigettato anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e non può essere strutturata in modo da dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo annuale.
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sull'orario di lavoro e sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
Viene evocato in relazione al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente, anche nel periodo feriale.
È richiamato quale base della disciplina del godimento delle ferie retribuite.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
La società lo invoca per sostenere l'esclusione di alcune voci dalla retribuzione feriale; la Corte non lo considera decisivo perché la lettura delle clausole collettive deve essere conforme alla finalità della normativa europea.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord
È menzionato per qualificare le indennità connesse alle attività di condotta e di riserva come proprie della mansione di macchinista.
art. 77 contratto aziendale Trenord
È richiamato in relazione all'indennità per assenza dalla residenza, ritenuta collegata alla specifica prestazione lavorativa.
È richiamato nel motivo sulla prescrizione, quale norma modificata dalla L. 92/2012.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Concorre a individuare il momento in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali la retribuzione deve includere tutte le componenti economiche che siano intrinsecamente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa incidere in modo dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie.
- La compatibilità della retribuzione feriale con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE si valuta in chiave funzionale: occorre verificare se la riduzione economica rispetto al trattamento ordinario possa scoraggiare concretamente il lavoratore dal fruire del riposo annuale.
- Le clausole della contrattazione collettiva che disciplinano la retribuzione feriale devono essere interpretate in modo conforme alla finalità imperativa della disciplina europea e non possono escludere voci che, per natura e continuità, remunerano aspetti essenziali della prestazione o dello status professionale.
- La verifica della concreta idoneità dissuasiva dell'esclusione di determinate voci retributive dalla busta paga feriale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Non occorre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e la controversia richieda soprattutto una valutazione del caso concreto.
- In tema di prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto se la disciplina sopravvenuta ha inciso sulla stabilità del rapporto stesso.
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