Cassazione Civile, Ordinanza n. 15116/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria immobiliare stipulati originariamente da una società di leasing, poi incorporata da altra società, aventi ad oggetto dodici unità immobiliari concesse in godimento a una società utilizzatrice. La concedente deduceva il mancato pagamento di canoni per un importo complessivo di euro 362.710,74 e chiedeva la risoluzione dei contratti, il rilascio degli immobili e la condanna al pagamento del dovuto. L’utilizzatrice contestava, tra l’altro, che nei contratti mancassero l’indicazione del tasso di interesse, del piano di ammortamento e del parametro temporale dell’indice di riferimento, nonché la presenza di una clausola floor; inoltre, in appello e poi in cassazione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società subentrata, sostenendo che questa fosse soggetto diverso da quello originariamente stipulante. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, ultrapetizione e falsa applicazione degli artt. 112 e 81 c.p.c. e dell’art. 1322 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato il difetto di legittimazione attiva della resistente e il fatto che la cessione in blocco dei crediti e la successiva incorporazione non potessero giustificare la sua posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente escluso il difetto di legittimazione attiva della società resistente, poiché essa era subentrata per fusione per incorporazione nella posizione della società originariamente parte del rapporto e quindi era legittimata a intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Inoltre, con riferimento alla cessione in blocco dei crediti intervenuta in precedenza, la Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva coerentemente rilevato che, dopo la cartolarizzazione dei crediti, la resistente era comunque intervenuta quale incorporante della società titolare dei contratti, potendo al più operare anche come mandataria per il recupero dei crediti ceduti. Il motivo non aggrediva in modo efficace la ratio decidendi e pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione della decisione di merito fosse solo apparente.
Richiamato per denunciare ultrapetizione; la censura non è stata ritenuta idonea a superare la motivazione della Corte territoriale.
Invocato dalla ricorrente in tema di autonomia contrattuale e cessione dei contratti, ma non decisivo rispetto alla questione di legittimazione trattata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione ad agire; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché la resistente era subentrata per fusione.
Invocato in via subordinata per la cassazione senza rinvio; la richiesta non è stata accolta poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
È la base richiamata dalla Corte per affermare che il soggetto incorporante, quale successore universale, può intervenire nel giudizio nella posizione della società incorporata.
Applicato con condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendosi sussistenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamata dalla ricorrente in tema di cessione dei crediti e cartolarizzazione, ma non ritenuta decisiva per escludere la legittimazione della resistente.
Massime di principio
- In tema di legittimazione processuale, il soggetto incorporante subentra a titolo universale nella posizione della società incorporata e può proseguire o intervenire nel giudizio relativo ai rapporti già facenti capo alla società estinta.
- La cessione in blocco dei crediti e la cartolarizzazione non escludono, di per sé, la legittimazione del soggetto che sia successivamente divenuto titolare del rapporto per fusione per incorporazione; occorre distinguere tra titolarità del contratto e gestione/recupero del credito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate senza confutarne il fondamento logico-giuridico.
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o ultrapetizione deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione di merito; non basta contestare in astratto la qualificazione giuridica data dalla Corte territoriale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare la parte soccombente alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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