Cassazione Civile, Ordinanza n. 33201/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa ha chiesto la revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., delle rimesse ritenute solutorie affluite nel semestre anteriore all'apertura della procedura su un conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, con domanda di restituzione di una somma indicata in atti. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché non ritenuta provata, in capo alla banca accipiente, la scientia decoctionis, cioè la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della debitrice. Nel ricorso per cassazione la procedura ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il tribunale, disponendo una CTU sul quantum delle rimesse e poi decidendo sul difetto dell'elemento soggettivo, avrebbe indotto la parte a difendersi solo sul requisito oggettivo; 2) violazione delle norme sulle preclusioni e sui documenti in appello, nonché omessa pronuncia e diniego di rimessione in termini per la produzione documentale; 3) violazione delle norme sulla revocatoria e sulle presunzioni, per avere la Corte richiesto la conoscenza effettiva dell'insolvenza e non la mera conoscibilità; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia sui motivi di appello e cattivo governo delle presunzioni; 5) ulteriore violazione delle regole sulle presunzioni e travisamento della prova, per non avere valorizzato complessivamente alcuni indizi (andamento del conto, assegni insoluti, segnalazioni, protesti, articoli di stampa).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che la Corte d'appello, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, doveva comunque decidere nel merito e quindi l'eventuale nullità della sentenza di primo grado non arrecava un concreto pregiudizio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 345, comma 3, c.p.c., escludendo la produzione di nuovi documenti in assenza di prova dell'impossibilità non imputabile di produrli prima. Ha reputato infondato il terzo motivo, ribadendo che, in tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha esaminato congiuntamente il quarto e il quinto motivo, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati: la motivazione della Corte d'appello non era apparente, perché chiara e autonoma pur richiamando la sentenza di primo grado; non vi era omessa pronuncia, poiché tutti gli indizi invocati erano stati considerati e ritenuti non concludenti; le doglianze tendevano in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio.
Norme richiamate
Per la revocatoria delle rimesse solutorie occorre provare anche il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
I nuovi documenti in appello sono preclusi se la parte non dimostra l'impossibilità non imputabile di produrli nel primo grado.
Se non ricorrono le ipotesi di rimessione al primo giudice, la corte d'appello deve decidere nel merito.
La nullità della sentenza si fa valere col mezzo di impugnazione, ma senza interesse se la decisione d'appello ha comunque pronunciato sul merito e non vi è pregiudizio concreto.
La conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
La censura di violazione dell'art. 115 è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio e non l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non applica la regola del prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio della valutazione di merito.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere in modo chiaro ed esaustivo la ragione della decisione, anche mediante richiamo condivisivo ad atti o a motivazioni precedenti.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice ha esaminato, anche sinteticamente, le questioni devolute e ha espresso il proprio dissenso o assenso sulle stesse.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
La rimessione in termini presuppone la prova di una causa non imputabile che abbia impedito il tempestivo deposito o produzione.
Norma richiamata per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie, la procedura concorsuale deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo al terzo accipiente; tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni, ma solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione degli indizi e la scelta del loro significato probatorio appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non potendo il giudice di legittimità sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La produzione di nuovi documenti in appello è eccezionalmente ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a essa non imputabile; in difetto, opera la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
- Non sussiste nullità per motivazione apparente quando la sentenza espone, in modo chiaro e univoco, le ragioni della decisione, anche se richiama e condivide la motivazione di primo grado senza aggiungere argomentazioni ulteriori.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; non è configurabile quando il giudice abbia comunque valutato la questione e l'abbia disattesa, anche in forma sintetica.
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