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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35569/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da domande proposte da personale della scuola assunto a tempo determinato per ottenere, in pendenza del rapporto, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e le connesse maggiorazioni retributive, sul presupposto della non discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto solo per i servizi prestati dopo il 10 luglio 2001 e aveva limitato le differenze retributive alla prescrizione quinquennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio sulla progressione stipendiale del lavoratore a termine, confondendolo con la diversa disciplina della ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo, regolata dal T.U. della scuola e caratterizzata da meccanismi di favore. La Suprema Corte ha però ritenuto che tale censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata invece sull'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversa retribuzione del personale a termine rispetto a quello a tempo indeterminato durante lo svolgimento del rapporto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la domanda effettivamente decisa riguardava il trattamento economico spettante durante il rapporto a tempo determinato, non la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, quest'ultima evocata solo incidentalmente dalla Corte d'appello per escludere che il successivo riconoscimento dell'anzianità potesse sanare la precedente disparità. Le argomentazioni del Ministero sono state giudicate inconferenti rispetto al decisum, perché riferite a una diversa azione e a un diverso quadro normativo. Non è stata disposta pronuncia sulle spese per la mancata difesa degli intimati. È stato altresì escluso l'onere del contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola di non discriminazione è invocabile per ottenere, durante il rapporto a termine, il medesimo trattamento economico del personale a tempo indeterminato quando non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve essere specificamente riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e attinente al decisum; censure prive di tale riferibilità sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo, distinta dalla domanda di maggiorazioni retributive durante il rapporto a termine.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato insieme alle altre norme del testo unico per la diversa disciplina della ricostruzione di carriera.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato insieme alle altre norme del testo unico per la diversa disciplina della ricostruzione di carriera.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    È indicato come precedente criterio normativo che i contratti collettivi hanno ribadito, parametrando la retribuzione del personale a termine al trattamento economico iniziale del personale di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che si riferiscano a una questione diversa o solo marginalmente evocata sono inammissibili per difetto di specifica attinenza al decisum.
  • La domanda del personale scolastico assunto a termine per ottenere parità retributiva durante il rapporto è distinta dalla domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo: le due azioni hanno presupposti fattuali e discipline normative differenti, pur potendo entrambe richiamare la clausola di non discriminazione dell'Accordo quadro.
  • La mancata valorizzazione dell'anzianità di servizio del lavoratore a tempo determinato, ove non sorretta da ragioni oggettive inerenti alla prestazione, integra una disparità di trattamento non giustificabile rispetto al personale di ruolo.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non basta denunciare una violazione di legge in astratto: occorre spiegare in modo intelligibile perché la statuizione impugnata sarebbe erronea in relazione al capo effettivamente deciso.
  • Le disposizioni sul riconoscimento parziale dell'anzianità nella ricostruzione di carriera non possono essere invocate per giustificare, ex post, una disparità economica subita durante il pregresso rapporto a termine.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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