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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37880/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2011 notificato a uno studio legale associato composto da due coniugi. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che spettasse all'amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza di un'autonoma organizzazione, requisito necessario per l'imposizione IRAP. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, quando l'attività professionale è esercitata in forma associata, il presupposto impositivo sussiste ex lege e non occorre provarne in concreto l'autonoma organizzazione; al contrario, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata per sottrarsi all'IRAP.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esercizio di arti e professioni in forma societaria o mediante associazioni senza personalità giuridica integra ex lege il presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione, perché questa è implicita nella struttura associata dell'attività. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, ma per le attività esercitate da società ed enti soggetti passivi l'imposta opera in ogni caso; per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il presupposto sussiste ex lege.

  • art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    Individua i soggetti passivi dell'IRAP, includendo anche società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti e professioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'Agenzia ha invocato la regola sull'onere della prova per sostenere che non grava sull'amministrazione dimostrare l'autonoma organizzazione quando l'attività è esercitata in forma associata; la prova contraria dell'insussistenza dell'esercizio associato incombe sul contribuente.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come parametro del vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando un'attività professionale è esercitata in forma societaria o in associazione senza personalità giuridica tra persone fisiche, il presupposto dell'IRAP ricorre per legge, senza necessità di un accertamento concreto dell'autonoma organizzazione.
  • In tali ipotesi, la forma associata dell'attività consente di presumere il presupposto impositivo; è il contribuente che, per escludere l'imposta, deve dimostrare che l'attività non è stata in concreto esercitata in forma associata.
  • Il giudice di merito non può invertire l'onere probatorio imponendo all'amministrazione finanziaria di provare l'autonoma organizzazione quando l'assoggettamento a IRAP discende direttamente dalla struttura soggettiva dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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