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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28972/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta in relazione a varie cartelle di pagamento. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il direttore dell'ufficio provinciale non avesse provato il conferimento della delega necessaria per la sottoscrizione dell'atto di appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 546/1992, dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente preteso la prova di una delega specifica per la sottoscrizione dell'atto, nonostante per gli uffici periferici dell'Agenzia la legittimazione processuale sia riconosciuta direttamente e la rappresentanza possa essere assunta dal direttore o da altro preposto al reparto competente, salvo che sia eccepita e provata l'estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei gradi di merito del processo tributario, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, senza necessità di una speciale procura, salvo che la controparte alleghi e provi che il sottoscrittore non appartiene all'ufficio o abbia usurpato il potere. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello sulla base della sola mancata produzione della delega, senza che il contribuente avesse provato un difetto sostanziale di potere in capo al firmatario, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono direttamente legittimati a partecipare al giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da un preposto al reparto competente, senza necessità di una speciale procura, salvo contestazione specifica e prova dell'estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere.
  • Non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ufficio per la sola mancata esibizione della delega di firma, quando la parte che eccepisce il difetto di rappresentanza non alleghi e provi circostanze idonee a dimostrare l'effettiva carenza di potere del sottoscrittore.
  • Nel riparto dell'onere probatorio, chi contesta la legittimazione del rappresentante dell'ufficio tributario deve fornire una contestazione concreta e supportata da prova, non essendo sufficiente una deduzione meramente formale del difetto di delega.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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