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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21394/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo, e rigetta il terzo. La sentenza impugnata viene cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una contribuente di un preavviso di fermo amministrativo su un’autovettura, emesso a seguito del mancato pagamento di 12 cartelle esattoriali per complessivi euro 13.323,79, relative a pretese di natura tributaria ed extratributaria. La contribuente aveva contestato la mancata notifica delle cartelle presupposte e, comunque, la prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione veniva confermata solo in parte, con statuizione di cessazione della materia del contendere sul preavviso per intervenuta chiusura della procedura e con accertamento della prescrizione di ulteriori cartelle, mentre per alcuni crediti veniva dichiarato il difetto di giurisdizione. La società di riscossione proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avesse deciso su cartelle non oggetto di specifica impugnazione; 2) omesso esame di un punto decisivo, per avere la CTR applicato un termine prescrizionale breve anziché decennale a tali cartelle; 3) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., assumendo che la mancata impugnazione delle cartelle determinasse sempre la conversione della prescrizione nel termine decennale; 4) violazione dell’art. 78 d.P.R. 131/1986, per il credito da imposta di registro; 5) violazione dell’art. 2946 c.c. per i diritti camerali. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, assorbito il secondo, rigetta il terzo alla luce del principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata impugnazione della cartella produce irretrattabilità del credito ma non conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale ex art. 2953 c.c.; accoglie invece il quarto motivo, rilevando che per l’imposta di registro l’art. 78 d.P.R. 131/1986 prevede espressamente la prescrizione decennale; accoglie anche il quinto, affermando che il diritto camerale ha natura di tributo periodico e si prescrive in cinque anni, senza conversione nel termine decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché la CTR non si era pronunciata sulle cartelle indicate dalla ricorrente.

  • artt. 54 e 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamati insieme all’art. 112 c.p.c. a sostegno della censura di ultrapetizione in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per la censura di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

  • artt. 2946 e 2953 c.c.

    La Corte ribadisce che la mancata impugnazione della cartella non converte automaticamente la prescrizione breve in quella decennale, salvo il caso di titolo giudiziale definitivo.

  • art. 78 d.P.R. 131/1986

    "il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni"

    Per l’imposta di registro il credito si prescrive in dieci anni; la Corte corregge la CTR che aveva ritenuto prescritto il credito.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Applicato ai diritti camerali, qualificati come obbligazioni periodiche o di durata soggette a prescrizione quinquennale.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Citato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 18 l. n. 580 del 1993

    Richiamato per la natura tributaria del diritto camerale.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non determina di per sé la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto dalla legge nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel giudizio di impugnazione degli atti della riscossione, il motivo per ultrapetizione è inammissibile se la decisione impugnata non si è pronunciata sul punto lamentato, con conseguente difetto di interesse a censurare una statuizione inesistente.
  • Per i crediti da imposta di registro, l’art. 78 d.P.R. 131/1986 prevede una prescrizione decennale del credito definitivamente accertato, che resta applicabile anche dopo la scadenza del termine per impugnare la cartella.
  • I diritti camerali hanno natura di tributo periodico e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.; anche per essi la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine breve in quello decennale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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