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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09510/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un deragliamento ferroviario occorso nella notte del 25 giugno 2013 presso la stazione di Formia, imputato al distacco della boccola destra del carrello anteriore di un carro bisarca di proprietà della ricorrente. Il sinistro provocò danni all'infrastruttura ferroviaria. La resistente, quale coassicuratrice della polizza che copriva i danni a materiale rotabile e infrastruttura, pagò un indennizzo alla società del gruppo ferroviario indicata nella polizza e poi agì in surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti della proprietaria del carro, chiedendo il rimborso dell'importo versato per asserita responsabilità da omessa o inadeguata manutenzione del mezzo. In primo grado la domanda fu accolta solo in parte, con imputazione del 40% di responsabilità alla convenuta e del 60% alle società ferroviarie per il malfunzionamento del sistema RTB. In appello la proprietaria del carro dedusse cinque motivi: difetto di legittimazione attiva dell'assicuratore surrogante; nullità e inattendibilità della CTU; insussistenza della propria responsabilità e prevalente o esclusiva incidenza del guasto RTB; omessa pronuncia e erronea qualificazione dei rapporti tra le parti; erronea quantificazione del danno. In cassazione la ricorrente ha riproposto sei motivi, ma la Corte ha rilevato che essi erano formulati in modo prolisso e promiscuo, cumulando violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del merito. Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che l'indennizzo era stato pagato al contraente e non all'assicurato, con conseguente mancanza dei presupposti per la surrogazione; la Corte ha però osservato che la sentenza d'appello aveva fondato la decisione sull'art. 1188 c.c., ritenendo il pagamento effettuato a soggetto indicato come adiectus solutionis causa, sicché non vi era stata indebita percezione del diritto all'indennizzo da parte del contraente. Gli ulteriori motivi, relativi alla CTU, alla responsabilità, al nesso causale e alla liquidazione del danno, sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere un riesame del fatto e delle prove, senza un confronto specifico con la ratio della sentenza impugnata e con le regole di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso violasse i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., oltre a contenere censure eterogenee e in gran parte dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Nel merito dell'unica doglianza ritenuta sufficientemente chiara, la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse fatto applicazione dell'art. 1891 c.c. nei termini prospettati dalla ricorrente, osservando invece che il pagamento dell'indennizzo era stato correttamente eseguito a favore del soggetto indicato come ricevente della prestazione ai sensi dell'art. 1188 c.c. Sono state inoltre confermate le statuizioni sulle spese, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma di Euro 10.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per lite temeraria, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione dell'assicuratore che, dopo il pagamento dell'indennizzo, si surroga nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile

  • art. 1891 c.c.

    invocato dalla ricorrente per negare la legittimazione dell'assicuratore; la Corte ha chiarito che non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 1188 c.c.

    "adiectus solutionis causa"

    utilizzato dalla Corte d'appello e valorizzato dalla Cassazione per ritenere legittimo il pagamento dell'indennizzo al soggetto indicato nel contratto come destinatario della prestazione

  • art. 366 c.p.c.

    "chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"

    la sua violazione, insieme alla mancanza di specificità e autosufficienza, ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • art. 121 c.p.c.

    "prescrizione di sinteticità"

    richiamato a sostegno dell'esigenza di una esposizione concisa e funzionale dei fatti e dei motivi

  • art. 360 c.p.c.

    "primo comma, n. 3", "n. 4", "n. 5"

    richiamato per evidenziare il cumulo promiscuo di doglianze e l'inammissibilità delle censure volte a rivalutare il merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in richiesta di riesame del merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove

  • art. 2727 ss. c.c.

    richiamati in relazione alla censura sulla prova presuntiva, ritenuta inammissibile perché non specificamente articolata

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è possibile solo per violazione delle regole ermeneutiche, non per diversa lettura del testo negoziale

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per sanzionare la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile come lite temeraria

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    richiamato solo per escluderne l'applicazione ratione temporis ai giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio e per il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 52, primo comma, D.Lgs. n. 196 del 2003

    richiamato nella domanda di oscuramento dei dati identificativi, poi respinta

  • art. 51, secondo comma, D.Lgs. n. 196 del 2003

    richiamato per affermare il principio di accessibilità delle sentenze, salve le cautele previste dal codice privacy

  • art. 6 CEDU

    richiamato a fondamento del principio di pubblicità del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del giusto processo e della pubblicità delle decisioni

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della CTU e degli atti processuali, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'atto è redatto in modo prolisso, promiscuo e frammentario, non consente una chiara individuazione delle singole censure e non espone in modo autosufficiente i fatti e i documenti rilevanti.
  • La deduzione della violazione di norme sostanziali o processuali non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle risultanze tecniche compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 1891 c.c. non può essere utilmente prospettata se la sentenza impugnata ha fondato la decisione sul pagamento eseguito a favore del soggetto indicato come destinatario della prestazione ai sensi dell'art. 1188 c.c., senza attribuire al contraente l'esercizio di diritti altrui.
  • La censura di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se indica puntualmente quale criterio legale sia stato violato e in che modo; non basta contrapporre una diversa interpretazione del contratto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza, non per contestare il convincimento raggiunto dal giudice sulla base delle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella su cui esso incombe secondo la struttura della fattispecie, non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile e si risolve in un abuso dello strumento impugnatorio, la Corte può applicare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria.
  • In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono precluse nei limiti stabiliti dall'art. 360, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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