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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07161/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui venivano recuperate a tassazione maggiori imposte dirette e IVA, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale. Gli accertamenti si fondavano su un PVC che contestava operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da un terzo. Le sentenze della CTR Lombardia furono poi impugnate in cassazione e i ricorsi furono respinti con ordinanze del 30.11.2022. Successivamente il contribuente propose ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto omettendo di considerare memorie depositate prima dell’adunanza camerale, nelle quali era richiamata una precedente sentenza della CTR Lombardia (anno d’imposta 2004), passata in giudicato e asseritamente resa tra le stesse parti e sui medesimi fatti, che aveva annullato un avviso di accertamento analogo. Secondo il ricorrente, la mancata considerazione di tale giudicato avrebbe inciso sulla valutazione delle prove e sulla deducibilità dei costi relativi alle fatture contestate. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso tardivo, osservando che il vizio denunciato era un errore di fatto riconducibile alla revocazione ordinaria, dunque soggetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; ha inoltre escluso l’applicabilità della sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, L. 197/2022, perché riferita alle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie come la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine semestrale applicabile alla revocazione ordinaria. Ha affermato che la sospensione dei termini prevista dalla L. 197/2022, art. 1, comma 199, non si estende al termine per proporre revocazione straordinaria/ordinaria di una decisione della Cassazione, trattandosi di disposizione riferita alle impugnazioni ordinarie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    revocazione per errore di fatto

    La revocazione proposta per errore di fatto è ammessa solo nei limiti e nei termini propri del rimedio revocatorio; il vizio dedotto deve essere inquadrato correttamente per stabilire il regime di impugnazione applicabile.

  • art. 327 c.p.c.

    Per la revocazione ordinaria fondata su fatti o giudicati già noti o conoscibili al momento della decisione, si applica il termine semestrale di decadenza decorrente dal deposito della sentenza o ordinanza.

  • art. 1, comma 199, L. 197/2022

    sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione

    La sospensione riguarda i termini delle impugnazioni ordinarie e non si estende al termine per proporre revocazione straordinaria o ordinaria contro una decisione della Cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto

    La norma conferma la distinzione tra revocazione e impugnazioni ordinarie e viene valorizzata per escludere che la disciplina della sospensione dei termini ordinari si applichi al rimedio revocatorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini prevista per le controversie definibili dalla L. 197/2022 riguarda solo i termini di impugnazione ordinaria e gli atti processuali espressamente indicati, non anche il termine per proporre revocazione.
  • Se il vizio denunciato con revocazione attiene a fatti o giudicati già conosciuti o conoscibili al momento della decisione impugnata, il rimedio va qualificato come revocazione ordinaria e resta soggetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
  • Ai fini dell’ammissibilità della revocazione è decisiva la corretta individuazione della natura del rimedio e del relativo termine di proposizione; il superamento del termine comporta inammissibilità per tardività.
  • La pendenza del termine di revocazione non incide automaticamente sulla disciplina delle impugnazioni ordinarie né consente di estendere in via analogica sospensioni eccezionali non espressamente previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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